Art. 26 
Disposizioni   in   materia   di   promozione   degli   investimenti.
  Modificazione alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 8. 
  1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 13 giugno 2016,  n.
8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), dopo le
parole: «alle leggi regionali di settore» sono inserite le  seguenti:
«nonche' alla presente legge». 
  2  L'autorizzazione  di  spesa  per  l'applicazione   della   legge
regionale n. 8/2016 e delle leggi regionali di settore e' determinata
in € 6.850.000 per l'anno  2018,  €  11.400.000  per  il  2019  ed  €
14.600.000 per l'anno 2020. 
  3. Al finanziamento dell'onere di  cui  al  comma  2,  si  provvede
mediante l'utilizzo della dotazione di risorse finanziarie  assegnata
alle  leggi  regionali  di  settore  oltre  che  con  gli   specifici
stanziamenti iscritti nel bilancio di  previsione  finanziario  della
Regione nei Programmi 14.1 - Industria e PMI e  artigianato  (Parz.),
15.2  -  Formazione  professionale  (Parz.)   e   15.3   -   Sostegno
all'occupazione (Parz.).