Art. 26 Disposizioni in materia di promozione degli investimenti. Modificazione alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 8. 1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), dopo le parole: «alle leggi regionali di settore» sono inserite le seguenti: «nonche' alla presente legge». 2 L'autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge regionale n. 8/2016 e delle leggi regionali di settore e' determinata in € 6.850.000 per l'anno 2018, € 11.400.000 per il 2019 ed € 14.600.000 per l'anno 2020. 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, si provvede mediante l'utilizzo della dotazione di risorse finanziarie assegnata alle leggi regionali di settore oltre che con gli specifici stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione nei Programmi 14.1 - Industria e PMI e artigianato (Parz.), 15.2 - Formazione professionale (Parz.) e 15.3 - Sostegno all'occupazione (Parz.).