Art. 5 Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazione alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37. 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale e' definita in 2.905 unita' di personale, di cui 136 unita' con qualifica di dirigente, cosi' distribuite nei seguenti organici: a) Giunta regionale: 2.028 unita' di personale, di cui 124 unita' con qualifica di dirigente; b) Consiglio regionale: 83 unita' di personale, di cui 8 unita' con qualifica di dirigente; c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unita' di personale, di cui 2 unita' con qualifica di dirigente; d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione: 396 unita' di personale; e) personale professionista del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco: 232 unita' di personale, di cui 2 unita' con qualifica di dirigente. 2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 e' comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, e 11, commi 1 e 2-bis, della legge regionale n. 22/2010, nonche' di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge. 3. Per le finalita' di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in € 115.181.310 per retribuzioni, indennita' accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) dovuta per legge (Missione 1 - Programma 10 - Risorse umane - parz.), di cui: a) € 114.501.110 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta e al Consiglio regionale, per i segretari particolari e per gli addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, collocati al di fuori della dotazione organica; b) € 680.200 per il personale amministrato dalla Giunta regionale, dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica della struttura regionale. 4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi. 5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale, del personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro e degli addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione della Giunta e del Consiglio regionale per il triennio economico 2018/2020 e' determinata complessivamente in € 4.820.000 per l'anno 2018, in € 1.710.000 per l'anno 2019 e in € 3.520.000 per l'anno 2020 (Missione 1 - Programma 10 - Risorse umane - Parz.). La spesa prevista e' cosi' ripartita: a) anno 2018: personale regionale e addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione € 4.800.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro € 20.000; b) anno 2019: personale regionale e addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione € 1.700.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro € 10.000; c) anno 2020: personale regionale e addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione € 3.500.000, personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro € 20.000. 6. Dopo il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste), e' inserito il seguente: «3-bis. Per le unita' cinofile del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, e' stipulata apposita polizza assicurativa a copertura del rischio derivante da infortunio o malattia conseguente all'impiego delle predette unita' nello svolgimento delle attivita' di istituto.». 7. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 6 e' determinato in € 5.000, a decorrere dall'anno 2018 (Programma 1.11 - Altri servizi generali - Parz.).