Art. 5 
Disposizioni in materia di personale  regionale.  Modificazione  alla
  legge regionale 10 novembre 2009, n. 37. 
  1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale  23  luglio
2010,     n.     22     (Nuova     disciplina     dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico  della
Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995,  n.
45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione  organica
complessiva  dell'Amministrazione  regionale  e'  definita  in  2.905
unita' di personale, di cui 136 unita' con  qualifica  di  dirigente,
cosi' distribuite nei seguenti organici: 
    a) Giunta regionale: 2.028 unita' di personale, di cui 124 unita'
con qualifica di dirigente; 
    b) Consiglio regionale: 83 unita' di personale, di cui  8  unita'
con qualifica di dirigente; 
    c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 166 unita' di  personale,
di cui 2 unita' con qualifica di dirigente; 
    d) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione:
396 unita' di personale; 
    e) personale professionista del Corpo valdostano dei  Vigili  del
fuoco: 232 unita' di personale, di cui  2  unita'  con  qualifica  di
dirigente. 
  2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al
comma 1 e' comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2,  9,
comma 1, e 11, commi 1 e 2-bis, della  legge  regionale  n.  22/2010,
nonche' di quello i cui incarichi possono essere conferiti  ai  sensi
degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge. 
  3. Per le finalita' di cui all'art.  6  della  legge  regionale  n.
22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al
comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle  attivita'
giornalistiche  e  di  informazione  della  Giunta  regionale  e  del
Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione
Agenzia  regionale  del  lavoro  assunto  con  contratto  di  diritto
privato,  collocati  al  di  fuori  della  dotazione  organica,  sono
definiti in € 115.181.310 per retribuzioni, indennita'  accessorie  e
oneri di legge a  carico  del  datore  di  lavoro,  ivi  comprese  le
assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP) dovuta per legge (Missione 1 -  Programma
10 - Risorse umane - parz.), di cui: 
    a) € 114.501.110 per il personale assegnato agli organici facenti
capo  alla  Giunta  e  al  Consiglio  regionale,  per   i   segretari
particolari e per gli addetti  alle  attivita'  giornalistiche  e  di
informazione  della  Giunta  regionale  e  del  Consiglio  regionale,
collocati al di fuori della dotazione organica; 
    b)  €  680.200  per  il  personale  amministrato   dalla   Giunta
regionale, dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con
contratto di diritto privato, non ricompreso nella dotazione organica
della struttura regionale. 
  4. Le risorse finanziarie  destinate  annualmente  al  Fondo  unico
aziendale del personale regionale e del personale  dell'ex  Direzione
Agenzia regionale del lavoro non utilizzate  al  termine  di  ciascun
esercizio finanziario possono essere portate in aumento delle risorse
dell'esercizio  finanziario  successivo.  La  Giunta   regionale   e'
autorizzata  ad   apportare   le   occorrenti   variazioni   per   la
riproposizione nel bilancio dell'anno successivo di tali importi. 
  5.  La  spesa  relativa  al  rinnovo  contrattuale  del   personale
regionale, del personale dell'ex Direzione Agenzia del lavoro e degli
addetti alle attivita' giornalistiche e di informazione della  Giunta
e del Consiglio regionale per  il  triennio  economico  2018/2020  e'
determinata complessivamente in € 4.820.000 per  l'anno  2018,  in  €
1.710.000 per l'anno 2019 e in € 3.520.000 per l'anno 2020  (Missione
1 - Programma 10 - Risorse umane - Parz.). La spesa prevista e' cosi'
ripartita: 
    a) anno  2018:  personale  regionale  e  addetti  alle  attivita'
giornalistiche e  di  informazione  €  4.800.000,  personale  dell'ex
Direzione Agenzia del lavoro € 20.000; 
    b) anno  2019:  personale  regionale  e  addetti  alle  attivita'
giornalistiche e  di  informazione  €  1.700.000,  personale  dell'ex
Direzione Agenzia del lavoro € 10.000; 
    c) anno  2020:  personale  regionale  e  addetti  alle  attivita'
giornalistiche e  di  informazione  €  3.500.000,  personale  dell'ex
Direzione Agenzia del lavoro € 20.000. 
  6. Dopo il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale  10  novembre
2009, n. 37 (Nuove  disposizioni  per  l'organizzazione  dei  servizi
antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste),  e'
inserito il seguente: 
    «3-bis. Per le unita' cinofile del Corpo  valdostano  dei  Vigili
del fuoco, e' stipulata apposita polizza assicurativa a copertura del
rischio derivante da infortunio o  malattia  conseguente  all'impiego
delle  predette  unita'  nello   svolgimento   delle   attivita'   di
istituto.». 
  7. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma  6  e'
determinato in € 5.000, a decorrere dall'anno 2018 (Programma 1.11  -
Altri servizi generali - Parz.).