Art. 6 Disposizioni in materia di cantieri forestali e di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo. Modificazione alla legge regionale n. 30/2011). 1. Il personale con qualifica di operaio idraulico-forestale comune, impiegato nell'ambito dei cantieri forestali di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e' reclutato mediante attingimento dalla graduatoria regionale in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge, all'uopo aggiornata, in un termine non superiore a trenta giorni, previa riapertura mediante avviso pubblicato, per almeno quindici giorni, nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e nel sito istituzionale, per l'inserimento dei soggetti che ne abbiano interesse, in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nel bando originario di partecipazione. La validita' della graduatoria cessa in ogni caso alla scadenza in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il personale con qualifica di operaio idraulico-forestale qualificato, qualificato super, specializzato e specializzato super impiegato nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, nonche' il personale con qualifica di operaio comune, qualora non sia possibile attingere dalla graduatoria regionale di cui al comma 1 e, in ogni caso, allorquando la predetta graduatoria venga a scadenza, e' reclutato, alternativamente: a) mediante selezione per titoli, valorizzando la precedente esperienza lavorativa svolta, in ambiti connessi al settore di attivita' interessato, presso l'Amministrazione regionale, altri enti facenti parte del comparto unico regionale o la societa' di servizi di cui alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una societa' per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), ed eventuale espletamento di prova teorico-pratica; b) mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego; in tal caso, l'assunzione e' subordinata al superamento di apposita prova attitudinale, volta ad accertare l'idoneita' professionale rispetto alle mansioni da svolgere. 3. Il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 30/2011 e' sostituito dal seguente: «1. Quando in ragione della complessita' o dei tempi di realizzazione non risulti possibile fare fronte agli interventi di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26 (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilita'), con personale assunto direttamente dalla Regione, le strutture regionali competenti possono procedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ad affidamenti in appalto ad imprese private dei relativi lavori e servizi.». 4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' autorizzato nei limiti stabiliti per le leggi regionali nn. 44/1989 e 67/1992 nell'allegato 1 alla presente legge.