Art. 6 
Disposizioni in materia  di  cantieri  forestali  e  di  sistemazioni
  idraulico-forestali e difesa del suolo.  Modificazione  alla  legge
  regionale n. 30/2011). 
  1.  Il  personale  con  qualifica  di  operaio  idraulico-forestale
comune, impiegato nell'ambito dei  cantieri  forestali  di  cui  alle
leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti  i  cantieri
forestali,  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico  dei
relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi  in  materia
di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e' reclutato
mediante  attingimento  dalla  graduatoria  regionale  in  corso   di
validita' alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
all'uopo aggiornata, in un termine non  superiore  a  trenta  giorni,
previa riapertura mediante avviso  pubblicato,  per  almeno  quindici
giorni, nel Bollettino ufficiale della Regione  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e nel sito istituzionale, per l'inserimento dei soggetti  che
ne abbiano interesse, in possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
stabiliti nel bando originario di partecipazione. La validita'  della
graduatoria cessa in ogni caso alla scadenza in essere alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  2.  Il  personale  con  qualifica  di  operaio  idraulico-forestale
qualificato, qualificato super, specializzato e  specializzato  super
impiegato nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, nonche'  il
personale con qualifica di operaio comune, qualora non sia  possibile
attingere dalla graduatoria regionale di cui al comma 1  e,  in  ogni
caso, allorquando  la  predetta  graduatoria  venga  a  scadenza,  e'
reclutato, alternativamente: 
    a) mediante selezione  per  titoli,  valorizzando  la  precedente
esperienza lavorativa  svolta,  in  ambiti  connessi  al  settore  di
attivita' interessato, presso l'Amministrazione regionale, altri enti
facenti parte del comparto unico regionale o la societa'  di  servizi
di cui alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione  di
una societa' per azioni per la  gestione  di  servizi  alla  pubblica
amministrazione  regionale),  ed  eventuale  espletamento  di   prova
teorico-pratica; 
    b) mediante avviamento degli iscritti alle liste dei  centri  per
l'impiego; in tal caso, l'assunzione e' subordinata al superamento di
apposita  prova  attitudinale,   volta   ad   accertare   l'idoneita'
professionale rispetto alle mansioni da svolgere. 
  3. Il comma 1 dell'art. 56 della  legge  regionale  n.  30/2011  e'
sostituito dal seguente: 
    «1.  Quando  in  ragione  della  complessita'  o  dei  tempi   di
realizzazione non risulti possibile fare fronte  agli  interventi  di
cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme  concernenti  i
cantieri forestali, lo stato giuridico ed  il  trattamento  economico
dei relativi addetti), e 4 agosto 2009, n. 26  (Interventi  a  favore
degli enti locali per  l'adeguamento  e  la  realizzazione  di  opere
minori di pubblica  utilita'),  con  personale  assunto  direttamente
dalla Regione, le strutture regionali competenti  possono  procedere,
nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di   contratti
pubblici, ad affidamenti in appalto ad imprese private  dei  relativi
lavori e servizi.». 
  4. L'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo  e'
autorizzato nei limiti stabiliti per le leggi regionali nn. 44/1989 e
67/1992 nell'allegato 1 alla presente legge.