Art. 7 
Determinazione  delle  risorse   destinate   alla   finanza   locale.
  Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11. 
  1.  L'ammontare  delle  risorse  finanziarie  da   destinare   agli
interventi in materia di finanza locale  e'  determinato,  in  deroga
all'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre  1995,  n.  48
(Interventi  regionali  in  materia  di   finanza   locale),   in   €
192.602.197,25 per l'anno 2018. 
  2. Per l'anno 2018, le risorse di cui al comma 1 sono  ripartite  e
destinate con le modalita' di cui ai commi 3 e  4,  anche  in  deroga
alla legge regionale n. 48/1995,  in  relazione  agli  impatti  sulla
finanza regionale  e  locale  derivanti  dalla  partecipazione  della
Regione agli obiettivi complessivi di  finanza  pubblica,  nonche'  a
quelli di perequazione e di solidarieta' e dell'esercizio dei diritti
e dei doveri dagli stessi derivanti. 
  3. Per l'anno 2018, la somma di cui al comma 1 e' ripartita fra gli
interventi finanziari di cui all'art.  5  della  legge  regionale  n.
48/1995 nel modo seguente: 
    a)  trasferimenti  finanziari  agli  enti  locali  senza  vincolo
settoriale  di  destinazione, €  91.524.844   (Programma   18.001   -
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.); 
    b) interventi per programmi di investimento,  €  1.149.011,34  da
utilizzare: 
      1) quanto ad € 139.792,34 per il  finanziamento  dei  programmi
del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2006/2008  e
2009/2011 di cui al capo II del titolo IV della  legge  regionale  n.
48/1995  e  del  Fondo  regionale  investimenti  occupazione   (FRIO)
1992/1994, concessi ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n.
51 (Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO)); 
      2) quanto ad € 1.009.219  per  gli  interventi  previsti  dalla
legge regionale 30 maggio  1994,  n.  21  (Interventi  regionali  per
favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad  essi
strumentali dotati di personalita' giuridica); 
    c)  i  trasferimenti  finanziari  con   vincolo   settoriale   di
destinazione, € 99.928.341,91 ripartiti ed autorizzati  nelle  misure
indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale
n. 48/1995. 
  4. Per l'anno 2018, le risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  3,
lettera a), sono destinate: 
    a) per  €  4.441.529,  al  finanziamento  dei  Comuni,  ripartiti
secondo il criterio di cui  all'art.  6,  comma  2-bis,  della  legge
regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (legge  finanziaria  per  gli  anni
1998/2000); 
    b) per € 83.083.471, al finanziamento dei Comuni; 
    c) per € 2.000.000, al finanziamento delle  Unites  des  Communes
valdôtaines; 
    d) per € 1.999.844, per il reintegro ai Comuni del minor  gettito
relativo  alla  soppressione  dell'addizionale  comunale   all'accisa
sull'energia elettrica, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27
giugno 2012, n. 19  (Assestamento  del  bilancio  di  previsione  per
l'anno finanziario  2012,  modifiche  a  disposizioni  legislative  e
variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014). 
  5. Per l'anno 2018, in deroga a  quanto  previsto  dall'allegato  A
alla legge regionale n. 48/1995, nella formula per la  determinazione
dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui  fare
riferimento  e'  rappresentato  da  quello  dell'imposta   municipale
propria, determinato con le modalita' stabilite con la  deliberazione
della Giunta regionale di cui  all'art.  11,  comma  2,  della  legge
regionale n. 48/1995, previo parere del  Consiglio  permanente  degli
enti locali. 
  6. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4,  lettere  a)  e
b), e' disposta, compatibilmente con le disponibilita' di cassa della
Regione, con le seguenti modalita', tenuto conto  che,  se  gli  enti
locali effettuano le comunicazioni o le trasmissioni richieste  oltre
i termini previsti, le liquidazioni sono  effettuate  successivamente
all'intervenuto adempimento: 
    a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo; 
    b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30  giugno,
a condizione che l'ente locale abbia  comunicato  l'approvazione  del
bilancio di previsione; 
    c) un ulteriore acconto, fino  al  20  per  cento,  entro  il  31
agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso  il  conto  di
bilancio; 
    d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che  l'ente  locale
abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di
bilancio. 
  7. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera c),  e'
disposta,  compatibilmente  con  le  disponibilita'  di  cassa  della
Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione  che
l'ente  locale  abbia  comunicato  l'approvazione  del  bilancio   di
previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione  richiesta  oltre
il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate  successivamente
all'intervenuto adempimento. 
  8. Salvo quanto previsto dalla  presente  legge,  gli  enti  locali
assumono a proprio  carico  gli  oneri  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti  nell'allegato  2  per  la  parte  eccedente  gli
stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa  del  bilancio
di previsione della Regione. 
  9. Il comma 4 dell'art. 11-bis  della  legge  regionale  19  maggio
2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni  in
materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge  regionale
31 luglio 1989, n. 47), e' abrogato.