Art. 7 Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11. 1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale e' determinato, in deroga all'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in € 192.602.197,25 per l'anno 2018. 2. Per l'anno 2018, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalita' di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla legge regionale n. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonche' a quelli di perequazione e di solidarieta' e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti. 3. Per l'anno 2018, la somma di cui al comma 1 e' ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'art. 5 della legge regionale n. 48/1995 nel modo seguente: a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, € 91.524.844 (Programma 18.001 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.); b) interventi per programmi di investimento, € 1.149.011,34 da utilizzare: 1) quanto ad € 139.792,34 per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2006/2008 e 2009/2011 di cui al capo II del titolo IV della legge regionale n. 48/1995 e del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) 1992/1994, concessi ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO)); 2) quanto ad € 1.009.219 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalita' giuridica); c) i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, € 99.928.341,91 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 48/1995. 4. Per l'anno 2018, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate: a) per € 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (legge finanziaria per gli anni 1998/2000); b) per € 83.083.471, al finanziamento dei Comuni; c) per € 2.000.000, al finanziamento delle Unites des Communes valdôtaines; d) per € 1.999.844, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014). 5. Per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla legge regionale n. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento e' rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalita' stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. 6. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettere a) e b), e' disposta, compatibilmente con le disponibilita' di cassa della Regione, con le seguenti modalita', tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni o le trasmissioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento: a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo; b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione; c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia trasmesso il conto di bilancio; d) il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio. 7. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4, lettera c), e' disposta, compatibilmente con le disponibilita' di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento. 8. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione. 9. Il comma 4 dell'art. 11-bis della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), e' abrogato.