Art. 8 
 
                    Cessione di spazi finanziari. 
                 Investimenti nei settori strategici 
 
  1. Per l'anno 2018, in relazione a  quanto  disposto  dall'art.  2,
comma 8, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2017, n. 21 (Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  di
attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,  n.
243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e
degli enti locali, ivi incluse  le  modalita'  attuative  del  potere
sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di
favorire investimenti in settori strategici, la regione, nel rispetto
del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24  dicembre  2012,
n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del  pareggio  di
bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione),  e'
autorizzata a cedere agli enti locali del  proprio  territorio  spazi
finanziari per un importo massimo di € 30.000.000, per i quali non e'
prevista la restituzione negli esercizi successivi. 
  2. I criteri e le modalita' di cessione degli spazi di cui al comma
1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta  regionale,  adottata
previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. 
  3. Gli spazi finanziari cedibili, nell'importo massimo  di  cui  al
comma 1, risultano disponibili nel prospetto  Verifica  del  rispetto
dei vincoli di finanza pubblica, allegato alla legge di  bilancio  di
previsione della Regione per il triennio 2018/2020.