Art. 8 Cessione di spazi finanziari. Investimenti nei settori strategici 1. Per l'anno 2018, in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 (Regolamento recante criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano), al fine di favorire investimenti in settori strategici, la regione, nel rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), e' autorizzata a cedere agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari per un importo massimo di € 30.000.000, per i quali non e' prevista la restituzione negli esercizi successivi. 2. I criteri e le modalita' di cessione degli spazi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. 3. Gli spazi finanziari cedibili, nell'importo massimo di cui al comma 1, risultano disponibili nel prospetto Verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, allegato alla legge di bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020.