Art. 9 
 
Finanziamento delle spese di progettazione di interventi di  edilizia
             scolastica di competenza degli enti locali 
 
  1. Per  l'anno  2018,  la  Regione  e'  autorizzata  ad  effettuare
trasferimenti agli enti locali per finanziare spese di  progettazione
relative ad interventi di manutenzione straordinaria e  di  messa  in
sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica di  competenza  degli
enti locali. 
  2. I criteri e le modalita' per il trasferimento delle  risorse  di
cui  al  comma  1  sono  stabiliti  con  deliberazione  della  Giunta
regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. 
  3.  L'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente  articolo,
determinato in € 500.000 per  l'anno  2018,  e'  finanziato  mediante
risorse  derivanti  da  trasferimenti  con  vincolo   settoriale   di
destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.