Art. 9 Finanziamento delle spese di progettazione di interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali 1. Per l'anno 2018, la Regione e' autorizzata ad effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese di progettazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica di competenza degli enti locali. 2. I criteri e le modalita' per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali. 3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in € 500.000 per l'anno 2018, e' finanziato mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.