Art. 20 Disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1984, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), e' sostituito dal seguente: «2. Fanno parte del sistema dei servizi per la prima infanzia: a) i nidi d'infanzia; b) i nidi aziendali o interaziendali; c) i servizi integrativi per la prima infanzia, cosi' articolati: 1) gli spazi gioco; 2) i centri per bambini e famiglie; 3) i servizi educativi in contesto domiciliare; 4) altri servizi.». 2. All'art. 2 della legge regionale n. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole: «e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle Unites des Communes valdôtaines»; b) al comma 1, le parole: «attraverso le comunita' montane, ad eccezione del Comune di Aosta» sono soppresse; c) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: «il piano di azione annuale» sono inserite le seguenti: «o pluriennale». 3. All'art. 4 della legge regionale n. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Nidi d'infanzia»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il nido d'infanzia e' un servizio rivolto ai bambini in eta' compresa tra i sei mesi e i tre anni che si caratterizza per la continuita' della frequenza.»; c) al comma 2, le parole: «dell'asilo nido» sono sostituite dalle seguenti: «del nido d'infanzia». 4. All'art. 5 della legge regionale n. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Spazi gioco»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Lo spazio gioco e' un servizio rivolto ai bambini in eta' compresa tra i sei mesi e i tre anni che offre la possibilita' della frequenza diversificata nell'arco dell'intero orario giornaliero di apertura della struttura, anche attraverso l'utilizzo di appositi spazi situati all'interno dei nidi d'infanzia.»; c) al comma 2, le parole: «della garderie d'enfance» sono sostituite dalle seguenti: «dello spazio gioco». 5. All'art. 6 della legge regionale n. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Nidi aziendali o interaziendali»; b) ai commi 1 e 2, le parole: «L'asilo nido aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «Il nido aziendale o interaziendale». 6. All'art. 11 della legge regionale n. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Servizi educativi in contesto domiciliare»; b) al comma 1, le parole: «Il servizio di tata familiare,» sono sostituite dalle seguenti: «Il servizio educativo in contesto domiciliare, di seguito denominato tata familiare,»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La professione di tata familiare puo' essere esercitata individualmente o in forma associata, anche mediante la costituzione di societa' o la partecipazione ad associazioni. L'attivita' di tata familiare e', tuttavia, sempre esercitata dai soggetti iscritti nel registro regionale di cui al comma 1; essa e' regolata da apposito contratto e puo' essere svolta: a) presso il domicilio della tata ovvero presso altra unita' immobiliare di civile abitazione nella disponibilita' della tata stessa, della societa' o dell'associazione cui la tata appartiene; b) presso il domicilio delle famiglie che usufruiscono del servizio.».