Art. 27 Disposizioni in materia di asportazione di materiali litoidi dagli alvei. Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 1. Dopo la parte V della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e' inserita la seguente: «Parte V-bis (Disposizioni in materia di asportazione di materiali litoidi dagli alvei) - Art. 61-bis (Procedimento per l'asportazione di materiali litoidi dagli alvei). - 1. All'attivita' di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei si applica la presente legge, in armonia con quanto previsto dall'art. 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), fatta eccezione per gli interventi necessari a tutelare l'incolumita' pubblica e a garantire la sicurezza di beni e persone, nonche' per gli interventi di costruzione di nuove opere di difesa idraulica, di manutenzione di quelle esistenti o di sistemazione idraulica, realizzati dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico. 2. Le aree oggetto di interventi di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei non sono inserite nel PRAE. 3. L'attivita' di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei e' consentita, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, esclusivamente nelle tratte d'alveo indicate nel programma degli interventi di sistemazione idraulica predisposto dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico. Tale attivita' deve, inoltre, essere finalizzata al ripristino delle sezioni di deflusso, al mantenimento della funzionalita' delle opere di presa o al ripristino dei volumi originari dei bacini di accumulo posti a servizio di derivazioni. 4. La struttura competente: a) verifica la completezza e la regolarita' della documentazione allegata alla domanda; b) effettua i sopralluoghi necessari; c) acquisisce le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'art. 62; d) provvede in merito alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. 5. L'autorizzazione all'attivita' di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei e' rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura competente e contiene: a) le prescrizioni e le indicazioni relative alle modalita' di svolgimento dell'attivita'; b) le prescrizioni e le indicazioni da adottare per la salvaguardia della situazione geologica, idrogeologica e ambientale; c) le prescrizioni e le indicazioni relative alle attivita' finalizzate al ripristino dei luoghi e all'eventuale recupero ambientale dell'area estrattiva. 6. Il provvedimento di cui al comma 5 e' comunicato, entro quindici giorni dall'adozione, al richiedente ed e' pubblicato all'albo pretorio on-line del comune o dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi. 7. L'efficacia dell'autorizzazione all'attivita' di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei e' subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate dall'attivita' di coltivazione di cava o di asportazione di materiali litoidi dagli alvei. La garanzia deve essere costituita entro la data di inizio dei lavori e comunque non oltre centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l'ammontare e la durata. 8. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo e' soggetto al pagamento del contributo di cui all'art. 13. 9. Chiunque compia atto di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei in assenza di autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 75, comma 1. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 75, comma 3.». 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' di presentazione delle domande, nonche' le norme tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei di cui all'art. 61-bis della legge regionale n. 5/2008, come introdotto dal comma 1, comprese le modalita' di presentazione e le modalita' di calcolo delle garanzie finanziarie ivi previste.