Art. 9 Buoni d'ordine elettronici 1. Fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire la semplificazione nell'affidamento dei micro acquisti relativi a servizi e forniture di importo annuo pari o inferiore a euro 1.000, e' possibile procedere all'emissione di buoni d'ordine elettronici con i quali si assumono i relativi impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio. 2. Il buono d'ordine elettronico deve riportare: a) l'oggetto dell'acquisizione; b) l'importo da pagare; c) il soggetto creditore; d) la scadenza dell'obbligazione; e) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. 3. Il buono d'ordine elettronico, sostitutivo del provvedimento di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, emesso per il tramite di apposito applicativo informatico, e' sottoscritto dal dirigente della struttura regionale competente ed e' sottoposto al visto di regolarita' contabile.