Art. 11 Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 73/2008 1. Il comma 2-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2008 e' sostituito dal seguente: «2-bis. Per la copertura degli oneri di cui all'art. 9, comma 2-bis, ivi comprese le spese di gestione, e' autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 -2020, annualita' 2018.». 2. Il comma 2-ter dell'art. 10 della legge regionale n. 73/2008 e' abrogato.