Art. 13 Accreditamento strutture sanitarie - Inserimento dell'articolo 47-bis nella legge regionale n. 51/2009 1. Dopo l'art. 47 della legge regionale n. 51/2009 e' inserito il seguente: «Art. 47-bis. Oneri istruttori 1. Gli importi e le modalita' di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni ed agli accreditamenti delle strutture sanitarie private toscane di cui alla presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dei costi delle attivita' svolte nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3. 2. Per le istanze relative alla verifica di autorizzazione gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura non inferiore ad euro 300,00 e non superiore ad euro 7.000,00, tenendo conto: a) della tipologia di istanza presentata ai sensi degli articoli 5, 6, 6-bis e 7; b) della complessita' e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata. 3. Per le istanze relative alla verifica di accreditamento gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi agli atti conseguenti e correlati, in misura non inferiore ad euro 1.500,00 e non superiore ad euro 10.000,00, tenendo conto: a) della tipologia di istanza presentata ai sensi dell'art. 29; b) della complessita' e della tipologia delle prestazioni erogabili presso la struttura sanitaria privata. 4. La deliberazione della Giunta stabilisce altresi' le modalita' di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.».