Art. 16 Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca - Modifiche all'articolo 45-bis della legge regionale n. 77/2012 1. Il comma 2-bis dell'art. 45-bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), e' sostituito dal seguente: «2-bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, e' autorizzata una spesa fino all'importo massimo di euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, di euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 e di euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.». 2. Il comma 3-bis dell'art. 45-bis della legge regionale n. 77/2012 e' sostituito dal seguente: «3-bis. All'onere di spesa di cui al comma 2-bis, pari a euro 4.500.000,00 per l'anno 2018, euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 ed euro 6.500.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 05 "Viabilita' e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018 -2020, annualita' 2018, 2019 e 2020.».