Art. 17 Interventi sul porto di Livorno - Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 86/2014 1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2020 al 2039». 2. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, e' autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilita'", Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, annualita' 2020.». 3. Il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 86/2014 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 12.500.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021 e fino al 2039, si fa fronte con legge di bilancio.».