Art. 18 Gestione dei fondi del personale trasferito - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 22/2015 1. Dopo il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014), e' inserito il seguente: «7-bis. Le somme dei fondi di cui al comma 7 che residuano a seguito dell'applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall'anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78 (Legge di stabilita' per l'anno 2018)».