Art. 2 Tasse automobilistiche regionali - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 49/2003 1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo le parole: «lettere c),» e' inserita la seguente: «d),» e la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente: «centottanta». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 49/2003 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso in cui un soggetto residente in Toscana risulti beneficiario di un'esenzione in favore di persone disabili rilasciata da altra regione, puo' presentare l'istanza di cui all'art. 4, comma 1, entro un anno dal trasferimento di residenza in Toscana.».