Art. 22 Finanziamento dell'osservatorio regionale del paesaggio - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 89/2016 1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 89/2016 le parole: «per il triennio 2017-2019,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017 e 2018,». 2. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 89/2016 e' sostituito dal seguente: «3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e' autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l'anno 2017 e di euro 40.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019, annualita' 2017 per l'anno 2017 e del bilancio di previsione 2018-2020, annualita' 2018 per l'anno 2018.».