Art. 28 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 27 dicembre 2017 ROSSI (Omissis).