Art. 3 Esenzione in favore di persone disabili - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 49/2003 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2003, le parole: «soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l'uso degli arti inferiori e che comportano la difficolta' o l'impossibilita' di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilita' motoria.» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilita' motoria.». 2. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2003 la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «novanta». 3. Dopo il comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2003 e' inserito il seguente: «7-bis. L'istanza di trasferimento e' presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al comma 7, lettere a), b), c).».