Art. 4 Tassa automobilistica regionale per i veicoli ad uso privato in locazione senza conducente - Modifiche all'articolo 1-bis della legge regionale n. 52/2006 1. Dopo il comma 2-quinquies 2 dell'art. 1-bis della legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale), e' inserito il seguente: «2-quinquies 3. Gli importi di cui al comma 2-bis, cosi' come determinati ai sensi dei commi 2-quater, 2-quinquies, 2-quinquies 1 e 2-quinquies 2, sono ridotti dello 0,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data.». 2. Dopo il comma 2 novies dell'art. 1-bis della legge regionale n. 52/2006 e' aggiunto il seguente: «2-decies. Gli importi di cui al comma 2-sexies, come determinati ai sensi dei commi 2-octies e novies, sono ridotti dello 0,5 per cento per i pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2018 relativi a periodi fissi successivi a tale data.».