Art. 8 Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro - Inserimento dell'articolo 31-bis nella legge regionale n. 82/2015 1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 82/2015 e' inserito il seguente: «Art. 31-bis. Disposizioni urgenti in materia di servizi per il lavoro 1. Al fine di assicurare la continuita' dei servizi per il lavoro nelle more dell'entrata in vigore della legge di bilancio dello Stato per l'anno 2018 e della conseguente disciplina regionale di attuazione, le convenzioni di cui all'art. 28, stipulate con le province e la Citta' metropolitana di Firenze, sono prorogate al 30 giugno 2018, previa acquisizione dell'assenso delle amministrazioni interessate. 2. Le spese sostenute dalle province e dalla Citta' metropolitana di Firenze per effetto della proroga delle convenzioni sono rimborsate dalla Regione a valere sulle risorse di cui al comma 3. 3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa massima di euro 9.020.000,00 per l'anno 2018 cui si fa fronte: per euro 6.020.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti del bilancio di previsione 2018-2020, annualita' 2018"; per euro 3.000.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, annualita' 2018.».