Art. 9 Norma finanziaria 1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'annualita' 2018, di cui euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12, Programma 02, Titolo 1 «Spese correnti», ed euro 175.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12, Programma 02, Titolo 2 «Spese di investimento» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2018. 2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2018, sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza: Anno 2018. In diminuzione: Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 200.000,00. In aumento: Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 02 «Interventi per la disabilita'», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 25.000,00; Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 02 «Interventi per la disabilita'», Titolo 2 «Spese di investimento» per euro 175.000,00. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 dicembre 2017 ROSSI (Omissis).