Art. 9 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Per l'attuazione di quanto previsto  all'art.  5,  comma  1,  e'
autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per l'annualita' 2018, di cui
euro  25.000,00  a  valere  sugli  stanziamenti  della  Missione  12,
Programma 02, Titolo 1 «Spese correnti», ed euro 175.000,00 a  valere
sugli stanziamenti della Missione 12, Programma 02, Titolo  2  «Spese
di investimento» del bilancio di previsione 2017 -  2019,  annualita'
2018. 
  2. Al fine della copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  1,  al
bilancio di previsione 2017 - 2019, annualita' 2018,  sono  apportate
le seguenti variazioni per sola competenza: 
Anno 2018. 
  In diminuzione: 
    Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «altri fondi»,
Titolo 1 «Spese correnti» per euro 200.000,00. 
  In aumento: 
    Missione 12 «Diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia»,
Programma  02  «Interventi  per  la  disabilita'»,  Titolo  1  «Spese
correnti» per euro 25.000,00; 
    Missione 12 «Diritti  sociali,  politiche  sociali  e  famiglia»,
Programma 02 «Interventi per la  disabilita'»,  Titolo  2  «Spese  di
investimento» per euro 175.000,00. 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 28 dicembre 2017 
 
                                ROSSI 
 
(Omissis).