Allegato 
 
Regolamento concernente i requisiti e le modalita' per l'attribuzione
  della denominazione «Centro di turismo  attivo»  alle  aggregazioni
  tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a
  carattere sportivo ai sensi dell'art. 137-bis, comma 1, della legge
  regionale 16 gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina  delle  professioni
  turistiche e del turismo congressuale),  nonche'  i  criteri  e  le
  modalita' per la concessione di contributi di cui all'art. 137-bis,
  comma 2 della  legge  regionale  n.  2/2002  per  l'avviamento,  la
  gestione  e  per  eventuali  investimenti  di  imprese  finalizzate
  all'organizzazione, alla gestione e alla promozione  di  servizi  e
  prodotti extralberghieri a favore del turista. 
 
(Omissis). 
 
                               Capo I 
                      Centri di turismo attivo 
 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
 
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  ai  sensi   dell'art.
137-bis, comma 3,  della  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
(Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale): 
      a)  i  requisiti  e  le  modalita'  per  l'attribuzione   della
denominazione di «Centro di turismo  attivo»  alle  aggregazioni  tra
operatori economici nel settore  del  turismo  all'aria  aperta  e  a
carattere sportivo costituite ai sensi  dell'art.  137-bis,  comma  1
della legge  regionale  n.  2/2002  da  qualunque  persona  fisica  o
giuridica rientrante tra  i  professionisti  abilitati  all'esercizio
delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o  tra  gli
operatori qualificati per l'insegnamento,  anche  con  finalita'  non
agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di
tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro  e
non  dispongono  della   struttura   organizzativa   di   un'impresa,
finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione  turistica,
naturalistica e sportiva del territorio regionale, nonche'  le  forme
di  promozione  dei  Centri   di   turismo   attivo   attuate   dalla
PromoTurismoFVG; 
      b) i criteri e le modalita' per la concessione di contributi di
cui all'art. 137-bis, comma 2 della legge  regionale  n.  2/2002  per
l'avviamento, la gestione e per eventuali  investimenti  di  imprese,
organizzate  anche  in  forma  di  cooperativa  o  con  progetti   di
autoimprenditorialita', finalizzate all'organizzazione, alla gestione
e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore  del
turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la
pratica sportiva o del turismo attivo, il noleggio di attrezzature  e
la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere. 
 
                               Art. 2. 
   Attribuzione della denominazione di «Centro di turismo attivo» 
 
    1. Ai fini dell'attribuzione della denominazione  di  «Centro  di
turismo attivo» alle aggregazioni  tra  operatori  economici  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera a),  il  soggetto  interessato  presenta
domanda al Servizio competente in materia di turismo, sottoscritta  e
redatta sul modello approvato  con  decreto  del  direttore  centrale
competente in materia di turismo e pubblicato sul sito  istituzionale
della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it 
    2. Nella domanda sono indicati: 
      a) le finalita' dell'aggregazione ai sensi  dell'art.  137-bis,
comma 1, della legge regionale n. 2/2002; 
      b) la tipologia dei servizi offerti; 
      c) i  nominativi  degli  operatori  aggregati  appartenenti  ai
professionisti abilitati all'esercizio delle  professioni  turistiche
disciplinate dal titolo VIII della legge regionale n. 2/2002  o  agli
operatori qualificati per l'insegnamento,  anche  con  finalita'  non
agonistiche, degli sport all'aria aperta. 
    3. L'offerta dei servizi di cui  al  comma  2,  lettera  b)  deve
riguardare   congiuntamente   servizi   di    fruizione    turistica,
naturalistica e sportiva del territorio. 
    4. Alla domanda e' allegato l'atto da cui risulta la costituzione
dell'aggregazione tra operatori economici  nel  settore  del  turismo
all'aria aperta e a carattere sportivo. 
    5. Con decreto il direttore del Servizio turismo,  verificato  il
possesso dei requisiti che consentono l'accoglimento della domanda di
cui al comma 1, attribuisce al soggetto istante la  denominazione  di
«Centro di turismo attivo»; copia del decreto e' inviata al  soggetto
istante ed a PromoTurismoFVG per le finalita' di cui all'art. 3. 
 
                               Art. 3. 
               Promozione dei Centri di turismo attivo 
 
    1. PromoTurismoFVG attua la  promozione  dei  Centri  di  turismo
attivo, previa domanda degli stessi a cui e'  allegato  un  programma
delle attivita' proposte. 
    2. La promozione di cui al comma  1  e'  attuata  con  l'utilizzo
delle piattaforme web e social gestite  da  PromoTurismoFVG,  nonche'
con adeguate informazioni da  veicolare  attraverso  i  canali  media
cartacei  e  radiofonici,  con  le  modalita'  indicate   nei   piani
strategici e operativi adottati da PromoTurismoFVG,  con  particolare
riguardo all'inserimento dei servizi e delle  attivita'  proposte  ed
offerte sul territorio regionale dal Centro  di  turismo  attivo  nei
portali tematici che individuano altrettanti segmenti turistici. 
    3. Il programma delle attivita' proposte dal  Centro  di  turismo
attivo puo' essere implementato o  modificato  secondo  le  modalita'
concordate con PromoTurismoFVG. 
    4. Il Centro di turismo attivo comunica al Servizio turismo ed  a
PromoTurismoFVG la cessazione o la  sospensione  dell'erogazione  dei
servizi    offerti,    ovvero    la    modifica    della    compagine
dell'aggregazione,  per  l'adozione  dei  provvedimenti  e  attivita'
conseguenti. 
 
                               Capo II 
     Incentivi a favore delle imprese di servizi extralberghieri 
 
                               Art. 4. 
                        Soggetti beneficiari 
 
    1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) le imprese, costituite anche in forma di cooperativa o con
progetti di autoimprenditorialita',  finalizzate  all'organizzazione,
alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri
a favore del turista; tali imprese, in quanto operatori economici nel
settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni  denominate
«Centro di turismo attivo» di cui all'art. 2 e possono  assumerne  la
gestione organizzativa e il coordinamento. 
 
                               Art. 5. 
                 Requisiti dei soggetti beneficiari 
 
    1. Sono ammesse a contributo le imprese di cui all'art. 4 che: 
      a) hanno sede legale o operativa nel territorio regionale; 
      b) svolgono esclusivamente attivita' nel  settore  dell'offerta
turistica ivi compresi i servizi accessori e complementari; 
      c)  sono  costituite  entro  l'anno  di  contribuzione   ovvero
costituite nei dodici mesi antecedenti  alla  data  di  presentazione
della domanda di contributo. 
 
                               Art. 6. 
             Iniziative finanziabili e spese ammissibili 
 
    1. Sono ammesse a contributo  le  seguenti  tipologie  di  spesa,
sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di
contributo: 
      a) adeguamento o  ristrutturazione  dei  locali  adibiti  o  da
adibire   all'esercizio   dell'attivita'   esercitata,   se   diversi
dall'abitazione principale in caso di  ditta  individuale.  Rientrano
tra le spese  ammissibili  quelle  sostenute  per  opere  edili,  per
realizzazione o adeguamento  di  impiantistica  generale  e  relative
spese di progettazione,  direzione  e  collaudo.  L'immobile  oggetto
dell'intervento deve essere di proprieta' del  beneficiario  o  nella
disponibilita' dello stesso almeno fino al termine  di  scadenza  del
vincolo di destinazione di cui  all'art.  7,  sulla  base  di  idoneo
titolo; 
      b)  canoni  di  locazione  dei  locali  adibiti   all'esercizio
dell'attivita', se diversi  dall'abitazione  principale  in  caso  di
ditta individuale, riferiti ai dodici mesi successivi alla domanda di
contributo; 
      c)  attrezzature  tecnologiche  finalizzate  all'avvio  e  allo
svolgimento  dell'attivita',   comprese   le   relative   spese   per
l'installazione; 
      d) arredi; 
      e) beni strumentali, macchine  d'ufficio,  attrezzature,  anche
informatiche; 
      f) software e servizi informatici; 
      g)  costi   di   iscrizione   per   partecipazione   a   fiere,
manifestazioni,  eventi   e   congressi   in   ambito   nazionale   e
internazionale afferenti al settore di appartenenza; 
      h) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati; 
      i) acquisto di testi relativi ai servizi offerti; 
      j) materiali e  servizi  relativi  a  pubblicita'  e  attivita'
promozionali; 
      k) aggiornamenti inerenti all'attivita' professionale; 
      l) mezzi di trasporto per uso collettivo; 
      m) le spese connesse all'attivita'  di  certificazione  di  cui
all'art. 41-bis della legge regionale 20  marzo  2000,  n.  7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso), nell'importo massimo di 1.000 euro. 
    2. Le spese ammissibili  sono  al  netto  dell'I.V.A.  e  possono
comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo  e
montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di  qualsiasi
ricarico per le spese generali. 
    3. Nel caso in  cui  le  iniziative  finanziabili  riguardino  la
realizzazione di  opere,  sono  ammessi  i  contributi  previdenziali
dovuti per legge e l'I.V.A.  qualora  l'imposta  sia  indetraibile  e
rappresenti un costo per il beneficiario. 
    4. Sono escluse le spese relative  all'acquisto  di  beni  usati,
immobili, veicoli e mezzi di trasporto se non destinati  all'utilizzo
della clientela. 
 
                               Art. 7. 
                      Vincoli per i beneficiari 
 
    1. Il beneficiario del contributo  e'  tenuto  a  rispettare  gli
obblighi previsti dall'art. 32-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    2. Ai sensi dell'art. 32-bis, comma 5 della  legge  regionale  n.
7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei
beni mobili per la durata di  tre  anni  dalla  data  di  conclusione
dell'iniziativa. 
    3. Il mancato rispetto degli obblighi  relativi  al  mantenimento
del vincolo di destinazione, comporta l'applicazione dell'art. 18. 
    4. Ai sensi dell'art. 45 della  legge  regionale  n.  7/2000,  il
beneficiario privato attesta annualmente, secondo quanto previsto dal
provvedimento di concessione, il  rispetto  dell'obbligo  di  cui  ai
commi 1 e 2 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di  notorieta'
rese  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione
amministrativa)  e  soggette  alla  verifica  prevista  dal  medesimo
decreto. 
 
                               Art. 8. 
       Misura del contributo e massimali di spesa ammissibile 
 
    1. L'importo del contributo e' pari al 50 per cento  della  spesa
ammissibile, salvo  che  il  beneficiario  non  richieda  una  misura
inferiore. La spesa  ammissibile  e'  determinata  a  nella  seguente
misura massima: 
      a) per le spese di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) a  k)
l'importo massimo della spesa ammissibile e' di 100.000 euro; 
      b) per le  spese  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  l)
l'importo della spesa massima ammissibile e' di 30.000 euro. 
 
                               Art. 9. 
         Regime d'aiuto applicabile e cumulo dei contributi 
 
    1. I contributi di cui al presente regolamento sono  concessi  in
osservanza del regolamento (UE) della Commissione,  del  18  dicembre
2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L 352 del 24 dicembre 2013. 
    2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1,  paragrafo  2,  del
regolamento  (UE)  1407/2013,  sono  esclusi  dall'applicazione   del
regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attivita' e le  tipologie  di
aiuto individuati  all'art.  1,  paragrafo  1,  di  tale  regolamento
comunitario, richiamati nell'allegato A al presente regolamento. 
    3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013: 
      a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a  una
medesima impresa o, se ricorre la  fattispecie  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una  medesima
«impresa unica», non puo' superare  200.000  euro  nell'arco  di  tre
esercizi finanziari; 
      b) la concessione dell'incentivo e' subordinata al rilascio  di
una dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  resa  ai  sensi
dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la
fattispecie di cui all'art. 2,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)
1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013
o di altri regolamenti de minimis durante i due  esercizi  finanziari
precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 
    4. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento  europeo
di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi. 
    5. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2,  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili  con  aiuti  di
Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai  sensi  del
presente  regolamento,  se  tale  cumulo  comporta   il   superamento
dell'intensita'  di  aiuto  o  dell'importo  di  aiuto  piu'  elevati
fissati,  per  le  specifiche  circostanze  di  ogni  caso,   in   un
regolamento d'esenzione per categoria o  in  una  decisione  adottata
dalla Commissione. 
    6. Il soggetto istante e' tenuto  a  dichiarare,  all'atto  della
domanda,  nell'eventuale  fase  di  concessione  e  nella  successiva
rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti. 
    7. Nel caso in cui l'intervento  benefici  di  altri  contributi,
l'importo degli stessi  viene  detratto  dall'ammontare  della  spesa
riconosciuta ammissibile a contributo. 
 
                              Art. 10. 
            Modalita' per la presentazione delle domande 
 
    1.  Le  domande  di  contributo  sono  presentate   al   Servizio
competente in materia di  turismo.  Con  decreto  del  direttore  del
Servizio turismo, reso disponibile sul sito internet  della  Regione,
sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati. 
    2. Le domande di cui al comma 1  sono  presentate,  nel  rispetto
delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a  partire  dalle  ore
10,00 del giorno previsto quale  termine  iniziale  di  presentazione
delle domande da apposito avviso emanato dal Servizio  competente  in
materia di turismo e  pubblicato  sul  sito  internet  della  Regione
all'indirizzo www.regione.fvg.it nell'apposita  sezione  dedicata  al
turismo, sino alle ore 12,00 del giorno previsto quale termine finale
di presentazione delle domande dal medesimo avviso. 
    3.  Le  domande  di  contributo  sono  presentate  esclusivamente
mediante posta elettronica certificata (pec),  all'indirizzo  di  pec
indicato nell'avviso di cui al comma 2  e  sono  redatte  secondo  lo
schema pubblicato sul  sito  internet  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia unitamente all'avviso. La data e l'ora di presentazione  della
domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della pec
espressa  in  hh:mm:ss   attestate   dal   file   «daticert.xlm»   di
certificazione del messaggio generato dal sistema  in  allegato  alla
pec  e  contenente  le  informazioni  relative   alla   ricevuta   di
accettazione del messaggio di pec inviata dall'impresa. 
    4. Le domande di cui al comma 1 sono corredate,  in  particolare,
della seguente documentazione: 
      a) relazione analitica delle iniziative per le quali si  chiede
il contributo sottoscritta dal  legale  rappresentante  del  soggetto
richiedente; 
      b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono
sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate  all'art.
6; 
      c) copia dei preventivi riferiti alle spese  che  si  intendono
effettuare; 
      d)   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, atta
a comprovare il rispetto della  normativa  relativa  agli  aiuti  «de
minimis» di cui al regolamento (UE) della Commissione, 1407/2013; 
      e) fotocopia del documento di identita', in corso di validita',
del legale rappresentante del soggetto richiedente; 
      f) dichiarazione relativa  al  titolo  di  proprieta'  o  altro
titolo   relativo   alla   disponibilita'   dell'immobile    riferito
all'oggetto dell'intervento, al fine  del  rispetto  del  vincolo  di
destinazione; 
      g)  dichiarazione  indicante  gli  eventuali  altri  contributi
richiesti o ottenuti dallo Stato  o  da  altri  soggetti  pubblici  o
privati per la stessa opera e per il medesimo intervento. 
    5. La domanda di incentivo e' considerata valida solo se: 
      a) e' trasmessa mediante la casella di pec dal richiedente; 
      b) e' sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante
del soggetto richiedente. 
      6. Il richiedente presenta una sola domanda  di  incentivo  per
ciascun anno solare. 
 
                              Art. 11. 
                      Procedimento contributivo 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 4, della legge
regionale n. 7/2000, i contributi sono concessi mediante procedimento
a sportello in cui e' previsto lo svolgimento dell'istruttoria  delle
domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
    2. Il responsabile dell'istruttoria verifica  la  sussistenza  di
tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per  la  tipologia
di   interventi,   effettuando,   ove   necessario,   gli   opportuni
accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione
integrativa. 
    3. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le cause e assegnando un termine non superiore  a  trenta
giorni per provvedere. 
    4. Il procedimento e' archiviato d'ufficio e il responsabile  del
procedimento ne  da'  tempestiva  comunicazione  al  richiedente  nei
seguenti casi: 
      a) la domanda per accedere ai contributi e'  presentata  al  di
fuori dei termini previsti dall'art. 10, comma 2; 
      b) le domande  presentate  dallo  stesso  soggetto  richiedente
successivamente alla prima ritenuta istruibile; 
      c)   la   domanda   non   firmata   digitalmente   dal   legale
rappresentante del soggetto richiedente; 
      d) la domanda trasmessa mediante  casella  di  pec  diversa  da
quella del soggetto richiedente; 
      e) la domanda non e' redatta in conformita' con quanto previsto
dall'art. 10; 
      f) la domanda non e' redatta secondo le modalita' previste  nel
relativo schema di domanda e l'irregolarita' non e' sanabile; 
      g) il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione  o
integrazione della domanda decorre inutilmente; 
      h)   per   rinuncia   intervenuta   prima   dell'adozione   del
provvedimento di concessione; 
      i) le domande per le quali non sia intervenuta  la  concessione
entro la chiusura dell'anno solare  di  presentazione  delle  domande
medesime. 
    5. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale  adozione
del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli  istanti  i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai  sensi  dell'art.
16-bis della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 12. 
                Concessione dei contributi e termine 
                per la realizzazione dell'iniziativa 
 
    1. Il contributo  e'  concesso  con  decreto  del  direttore  del
Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni  dalla
data di presentazione della domanda, fatte salve le  sospensioni  del
procedimento di cui alla legge regionale n. 7/2000, nei limiti  delle
risorse disponibili. 
    2. La concessione del contributo e' disposta, in via  definitiva,
ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002, sulla base di
elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. 
    3. Il decreto di concessione stabilisce i  termini  di  inizio  e
fine lavori, nonche' il termine e le modalita' per  la  presentazione
della rendicontazione; sono ammesse proroghe ai termini di  inizio  e
fine lavori purche' motivate e presentate prima della scadenza  dello
stesso, comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 
    4. Qualora le risorse disponibili non  consentano  di  finanziare
integralmente  l'ultima  domanda   finanziabile,   e'   disposta   la
concessione parziale,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  con
riserva  di  integrazione  con  le  eventuali  risorse  sopravvenute.
Ulteriori risorse che si  rendano  disponibili  nel  corso  dell'anno
possono essere utilizzate per le domande non finanziate  per  carenza
di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. 
    5. Dalla data del decreto di concessione  decorrono  ventiquattro
mesi per  la  realizzazione  dell'iniziativa,  fatta  salva  motivata
richiesta preventiva di proroga per un periodo massimo di sei mesi. 
 
                              Art. 13. 
                      Erogazione del contributo 
 
    1. Ai sensi dell'art. 60 della legge  regionale  n.  14/2002,  il
contributo concesso per l'esecuzione di lavori  e'  erogato  per  una
quota  pari  al  cinquanta  per  cento  del  suo   ammontare   previa
presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori. 
    2. Per le iniziative non comportanti la realizzazione  di  lavori
ai sensi della legge  regionale  n.  14/2002,  i  contributi  possono
essere erogati in via anticipata ai  sensi  dell'art.  39,  comma  2,
della legge regionale n. 7/2000, in misura non superiore al  settanta
per cento dell'importo totale,  previa  presentazione  da  parte  del
soggetto   beneficiario   di   apposita   fideiussione   bancaria   o
assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare  maggiorata
degli interessi e redatta secondo  il  modello  reso  disponibile  in
allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito  internet  della
Regione. 
 
                              Art. 14. 
                     Variazioni dell'iniziativa 
 
    1.  I  beneficiari  del  contributo  sono  tenuti  all'esecuzione
dell'iniziativa conformemente alle  voci  di  spesa  e  agli  importi
ammessi a  contributo.  Le  proposte  di  variazione  dell'iniziativa
debitamente motivate e accompagnate da una  sintetica  relazione  che
evidenzia  e  motiva   gli   scostamenti   previsti   rispetto   alle
caratteristiche   originarie   dell'iniziativa,    sono    comunicate
tempestivamente   mediante   richiesta   sottoscritta   dal    legale
rappresentante del soggetto beneficiario, al Servizio  competente  in
materia di turismo per l'eventuale approvazione e non  comportano  in
alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso. 
    2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi  originari  o
l'impianto  complessivo  dell'iniziativa  ammessa  a   incentivazione
ovvero costituire una modifica  sostanziale  nei  contenuti  o  nelle
modalita' di esecuzione della stessa. 
 
                              Art. 15. 
                 Presentazione della rendicontazione 
 
    1.  Il  soggetto   beneficiario   presenta   la   rendicontazione
attestante  le  spese  sostenute  entro  il  termine   indicato   nel
provvedimento di concessione ai  sensi  dell'art.  12,  comma  3.  Il
termine indicato nel provvedimento di  concessione  non  puo'  essere
superiore a trenta mesi decorrenti  dalla  data  di  concessione  del
contributo. 
    2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga
del termine di presentazione  della  rendicontazione,  se  presentata
prima della scadenza del termine stesso, per un  periodo  massimo  di
sessanta giorni. 
    3. La rendicontazione e' presentata mediante pec all'indirizzo di
pec indicato dal  Servizio  competente  in  materia  di  turismo  nel
provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del
termine di presentazione della rendicontazione della spesa,  fa  fede
la data e l'ora di ricezione della pec. 
 
                              Art. 16. 
                   Rendicontazione del contributo 
 
    1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei soggetti
beneficiari e' presentata secondo quanto previsto dal titolo II, capo
III, della legge regionale n. 7/2000; ai fini della rendicontazione i
beneficiari presentano copia non autenticata della documentazione  di
spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una
dichiarazione del beneficiario stesso  attestante  la  corrispondenza
della documentazione prodotta agli originali. 
    2. I beneficiari  possono  presentare  la  rendicontazione  della
spesa ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 
    3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese
da rendicontare, ivi compresi gli anticipi, dal giorno  successivo  a
quello di presentazione della  domanda  di  contributo  ed  entro  il
termine ultimo di rendicontazione della spesa. I  pagamenti  relativi
alle spese rendicontate effettuati prima  della  presentazione  della
domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione,
determinano l'inammissibilita' delle spese medesime. 
    4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni
per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 
 
                              Art. 17. 
                     Liquidazione dei contributi 
 
    1.  I  contributi  sono  liquidati  a  seguito  dell'esame  della
rendicontazione entro il termine di novanta giorni  decorrenti  dalla
data di ricevimento  della  rendicontazione  medesima  da  parte  del
Servizio competente in materia di turismo. 
    2. Il termine  di  liquidazione  dei  contributi  e'  sospeso  in
pendenza del termine di cui all'art. 16, comma 4. 
    3. L'erogazione dei contributi e' sospesa nei casi  di  cui  agli
articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. 
 
                              Art. 18. 
              Revoca e rideterminazione del contributo 
 
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  decadenza
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato a  seguito
della rinuncia del beneficiario, oppure: 
      a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano
integralmente di data  anteriore  a  quella  di  presentazione  della
domanda   o   integralmente   successivi   al   termine   ultimo   di
rendicontazione della spesa; 
      b) nel caso in cui gli interventi per i quali il contributo  e'
stato  concesso  non  siano  realizzati  entro  i  termini   previsti
dall'art. 12, comma 3; 
      c) qualora in sede di rendicontazione sia accertato il  mancato
conseguimento delle finalita'  dell'iniziativa  ammessa  a  incentivo
ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei  contenuti  o  nelle
modalita' di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata  e
quella oggetto del provvedimento di concessione,  come  da  eventuale
variazione approvata ai sensi dell'art. 14, comma 2; 
      d)   se,   a   seguito   dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione,  l'ammontare   della   spesa   ammissibile   risulta
inferiore  al  sessanta  per  cento  della  spesa  ammissibile,  come
risultante dal decreto di concessione; 
      e)  non  si  riscontri  la  veridicita'  del  contenuto   delle
dichiarazioni rese in base  alla  vigente  normativa  in  materia  di
dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    2. La violazione del vincolo  di  destinazione  di  cui  all'art.
32-bis della legge regionale n. 7/2000 comporta  la  rideterminazione
del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo  non
e' stato rispettato. 
    3.  Il  Servizio  competente  in  materia  di  turismo   comunica
tempestivamente al beneficiario l'avvio del  procedimento  di  revoca
del  provvedimento  di  concessione   o   di   rideterminazione   del
contributo. 
    4. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle  somme
erogate, con le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale n.
7/2000. 
 
                              Art. 19. 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai sensi dell'art. 44 delle  legge  regionale  n.  7/2000,  in
qualsiasi  momento  l'ufficio  competente  puo'  disporre,  anche   a
campione,  ispezioni  e  controlli,  e  richiedere  l'esibizione  dei
documenti originali in relazione ai contributi concessi,  allo  scopo
di verificare lo stato di attuazione degli  interventi,  il  rispetto
degli obblighi previsti dal presente  regolamento  e  la  veridicita'
delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. 
 
                              Art. 20. 
                               Rinvio 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento
si applicano le norme stabilite dalla legge  regionale  n.  7/2000  e
dalla legge regionale n. 14/2002. 
 
                              Art. 21. 
                             Abrogazioni 
 
    1. E' abrogato il  decreto  del  Presidente  30  marzo  2015,  n.
069/Pres. (Regolamento di attuazione concernente  i  requisiti  e  le
modalita' per l'attribuzione della denominazione «Centro  di  turismo
attivo» alle aggregazioni tra operatori  economici  nel  settore  del
turismo all'aria aperta e a carattere sportivo, nonche' le  forme  di
promozione attuate da Turismo FVG, ai sensi dell'art. 137-bis,  comma
3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2). 
 
                              Art. 22. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  della   Regione
Friuli-Venezia Giulia. 
(Omissis). 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani