Allegato Regolamento concernente i requisiti e le modalita' per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo ai sensi dell'art. 137-bis, comma 1, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), nonche' i criteri e le modalita' per la concessione di contributi di cui all'art. 137-bis, comma 2 della legge regionale n. 2/2002 per l'avviamento, la gestione e per eventuali investimenti di imprese finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista. (Omissis). Capo I Centri di turismo attivo Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 137-bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale): a) i requisiti e le modalita' per l'attribuzione della denominazione di «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo costituite ai sensi dell'art. 137-bis, comma 1 della legge regionale n. 2/2002 da qualunque persona fisica o giuridica rientrante tra i professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII o tra gli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalita' non agonistiche, degli sport all'aria aperta, ovvero un raggruppamento di tali persone, anche se non perseguono un preminente scopo di lucro e non dispongono della struttura organizzativa di un'impresa, finalizzate all'offerta congiunta di servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio regionale, nonche' le forme di promozione dei Centri di turismo attivo attuate dalla PromoTurismoFVG; b) i criteri e le modalita' per la concessione di contributi di cui all'art. 137-bis, comma 2 della legge regionale n. 2/2002 per l'avviamento, la gestione e per eventuali investimenti di imprese, organizzate anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialita', finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista, compresi la manutenzione di impianti, percorsi e aree per la pratica sportiva o del turismo attivo, il noleggio di attrezzature e la partecipazione e organizzazione di eventi, manifestazioni e fiere. Art. 2. Attribuzione della denominazione di «Centro di turismo attivo» 1. Ai fini dell'attribuzione della denominazione di «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il soggetto interessato presenta domanda al Servizio competente in materia di turismo, sottoscritta e redatta sul modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di turismo e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it 2. Nella domanda sono indicati: a) le finalita' dell'aggregazione ai sensi dell'art. 137-bis, comma 1, della legge regionale n. 2/2002; b) la tipologia dei servizi offerti; c) i nominativi degli operatori aggregati appartenenti ai professionisti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal titolo VIII della legge regionale n. 2/2002 o agli operatori qualificati per l'insegnamento, anche con finalita' non agonistiche, degli sport all'aria aperta. 3. L'offerta dei servizi di cui al comma 2, lettera b) deve riguardare congiuntamente servizi di fruizione turistica, naturalistica e sportiva del territorio. 4. Alla domanda e' allegato l'atto da cui risulta la costituzione dell'aggregazione tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo. 5. Con decreto il direttore del Servizio turismo, verificato il possesso dei requisiti che consentono l'accoglimento della domanda di cui al comma 1, attribuisce al soggetto istante la denominazione di «Centro di turismo attivo»; copia del decreto e' inviata al soggetto istante ed a PromoTurismoFVG per le finalita' di cui all'art. 3. Art. 3. Promozione dei Centri di turismo attivo 1. PromoTurismoFVG attua la promozione dei Centri di turismo attivo, previa domanda degli stessi a cui e' allegato un programma delle attivita' proposte. 2. La promozione di cui al comma 1 e' attuata con l'utilizzo delle piattaforme web e social gestite da PromoTurismoFVG, nonche' con adeguate informazioni da veicolare attraverso i canali media cartacei e radiofonici, con le modalita' indicate nei piani strategici e operativi adottati da PromoTurismoFVG, con particolare riguardo all'inserimento dei servizi e delle attivita' proposte ed offerte sul territorio regionale dal Centro di turismo attivo nei portali tematici che individuano altrettanti segmenti turistici. 3. Il programma delle attivita' proposte dal Centro di turismo attivo puo' essere implementato o modificato secondo le modalita' concordate con PromoTurismoFVG. 4. Il Centro di turismo attivo comunica al Servizio turismo ed a PromoTurismoFVG la cessazione o la sospensione dell'erogazione dei servizi offerti, ovvero la modifica della compagine dell'aggregazione, per l'adozione dei provvedimenti e attivita' conseguenti. Capo II Incentivi a favore delle imprese di servizi extralberghieri Art. 4. Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) le imprese, costituite anche in forma di cooperativa o con progetti di autoimprenditorialita', finalizzate all'organizzazione, alla gestione e alla promozione di servizi e prodotti extralberghieri a favore del turista; tali imprese, in quanto operatori economici nel settore del turismo, possono far parte delle aggregazioni denominate «Centro di turismo attivo» di cui all'art. 2 e possono assumerne la gestione organizzativa e il coordinamento. Art. 5. Requisiti dei soggetti beneficiari 1. Sono ammesse a contributo le imprese di cui all'art. 4 che: a) hanno sede legale o operativa nel territorio regionale; b) svolgono esclusivamente attivita' nel settore dell'offerta turistica ivi compresi i servizi accessori e complementari; c) sono costituite entro l'anno di contribuzione ovvero costituite nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo. Art. 6. Iniziative finanziabili e spese ammissibili 1. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo: a) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attivita' esercitata, se diversi dall'abitazione principale in caso di ditta individuale. Rientrano tra le spese ammissibili quelle sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo. L'immobile oggetto dell'intervento deve essere di proprieta' del beneficiario o nella disponibilita' dello stesso almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'art. 7, sulla base di idoneo titolo; b) canoni di locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attivita', se diversi dall'abitazione principale in caso di ditta individuale, riferiti ai dodici mesi successivi alla domanda di contributo; c) attrezzature tecnologiche finalizzate all'avvio e allo svolgimento dell'attivita', comprese le relative spese per l'installazione; d) arredi; e) beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche; f) software e servizi informatici; g) costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza; h) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati; i) acquisto di testi relativi ai servizi offerti; j) materiali e servizi relativi a pubblicita' e attivita' promozionali; k) aggiornamenti inerenti all'attivita' professionale; l) mezzi di trasporto per uso collettivo; m) le spese connesse all'attivita' di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nell'importo massimo di 1.000 euro. 2. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A. e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali. 3. Nel caso in cui le iniziative finanziabili riguardino la realizzazione di opere, sono ammessi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A. qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo per il beneficiario. 4. Sono escluse le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli e mezzi di trasporto se non destinati all'utilizzo della clientela. Art. 7. Vincoli per i beneficiari 1. Il beneficiario del contributo e' tenuto a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 32-bis della legge regionale n. 7/2000. 2. Ai sensi dell'art. 32-bis, comma 5 della legge regionale n. 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. 3. Il mancato rispetto degli obblighi relativi al mantenimento del vincolo di destinazione, comporta l'applicazione dell'art. 18. 4. Ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 7/2000, il beneficiario privato attesta annualmente, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione, il rispetto dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) e soggette alla verifica prevista dal medesimo decreto. Art. 8. Misura del contributo e massimali di spesa ammissibile 1. L'importo del contributo e' pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che il beneficiario non richieda una misura inferiore. La spesa ammissibile e' determinata a nella seguente misura massima: a) per le spese di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) a k) l'importo massimo della spesa ammissibile e' di 100.000 euro; b) per le spese di cui all'art. 6, comma 1, lettera l) l'importo della spesa massima ammissibile e' di 30.000 euro. Art. 9. Regime d'aiuto applicabile e cumulo dei contributi 1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 2. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attivita' e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, richiamati nell'allegato A al presente regolamento. 3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non puo' superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) la concessione dell'incentivo e' subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. 4. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi. 5. Ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. 6. Il soggetto istante e' tenuto a dichiarare, all'atto della domanda, nell'eventuale fase di concessione e nella successiva rendicontazione, gli eventuali altri contributi richiesti e ottenuti. 7. Nel caso in cui l'intervento benefici di altri contributi, l'importo degli stessi viene detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile a contributo. Art. 10. Modalita' per la presentazione delle domande 1. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di turismo. Con decreto del direttore del Servizio turismo, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati. 2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 10,00 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato dal Servizio competente in materia di turismo e pubblicato sul sito internet della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it nell'apposita sezione dedicata al turismo, sino alle ore 12,00 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso. 3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (pec), all'indirizzo di pec indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia unitamente all'avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della pec espressa in hh:mm:ss attestate dal file «daticert.xlm» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla pec e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di pec inviata dall'impresa. 4. Le domande di cui al comma 1 sono corredate, in particolare, della seguente documentazione: a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente; b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 6; c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono effettuare; d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, atta a comprovare il rispetto della normativa relativa agli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (UE) della Commissione, 1407/2013; e) fotocopia del documento di identita', in corso di validita', del legale rappresentante del soggetto richiedente; f) dichiarazione relativa al titolo di proprieta' o altro titolo relativo alla disponibilita' dell'immobile riferito all'oggetto dell'intervento, al fine del rispetto del vincolo di destinazione; g) dichiarazione indicante gli eventuali altri contributi richiesti o ottenuti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa opera e per il medesimo intervento. 5. La domanda di incentivo e' considerata valida solo se: a) e' trasmessa mediante la casella di pec dal richiedente; b) e' sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente. 6. Il richiedente presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare. Art. 11. Procedimento contributivo 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, i contributi sono concessi mediante procedimento a sportello in cui e' previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. 2. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la tipologia di interventi, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa. 3. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. 4. Il procedimento e' archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne da' tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi: a) la domanda per accedere ai contributi e' presentata al di fuori dei termini previsti dall'art. 10, comma 2; b) le domande presentate dallo stesso soggetto richiedente successivamente alla prima ritenuta istruibile; c) la domanda non firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente; d) la domanda trasmessa mediante casella di pec diversa da quella del soggetto richiedente; e) la domanda non e' redatta in conformita' con quanto previsto dall'art. 10; f) la domanda non e' redatta secondo le modalita' previste nel relativo schema di domanda e l'irregolarita' non e' sanabile; g) il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente; h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione; i) le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime. 5. Il responsabile dell'istruttoria prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000. Art. 12. Concessione dei contributi e termine per la realizzazione dell'iniziativa 1. Il contributo e' concesso con decreto del direttore del Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni del procedimento di cui alla legge regionale n. 7/2000, nei limiti delle risorse disponibili. 2. La concessione del contributo e' disposta, in via definitiva, ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002, sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. 3. Il decreto di concessione stabilisce i termini di inizio e fine lavori, nonche' il termine e le modalita' per la presentazione della rendicontazione; sono ammesse proroghe ai termini di inizio e fine lavori purche' motivate e presentate prima della scadenza dello stesso, comunque per un periodo non superiore a sei mesi. 4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, e' disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. 5. Dalla data del decreto di concessione decorrono ventiquattro mesi per la realizzazione dell'iniziativa, fatta salva motivata richiesta preventiva di proroga per un periodo massimo di sei mesi. Art. 13. Erogazione del contributo 1. Ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 14/2002, il contributo concesso per l'esecuzione di lavori e' erogato per una quota pari al cinquanta per cento del suo ammontare previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori. 2. Per le iniziative non comportanti la realizzazione di lavori ai sensi della legge regionale n. 14/2002, i contributi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, in misura non superiore al settanta per cento dell'importo totale, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Regione. Art. 14. Variazioni dell'iniziativa 1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo. Le proposte di variazione dell'iniziativa debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, al Servizio competente in materia di turismo per l'eventuale approvazione e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso. 2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione della stessa. Art. 15. Presentazione della rendicontazione 1. Il soggetto beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 12, comma 3. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non puo' essere superiore a trenta mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo. 2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, per un periodo massimo di sessanta giorni. 3. La rendicontazione e' presentata mediante pec all'indirizzo di pec indicato dal Servizio competente in materia di turismo nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa, fa fede la data e l'ora di ricezione della pec. Art. 16. Rendicontazione del contributo 1. La rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei soggetti beneficiari e' presentata secondo quanto previsto dal titolo II, capo III, della legge regionale n. 7/2000; ai fini della rendicontazione i beneficiari presentano copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. 2. I beneficiari possono presentare la rendicontazione della spesa ai sensi dell'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000. 3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese da rendicontare, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilita' delle spese medesime. 4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Art. 17. Liquidazione dei contributi 1. I contributi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del Servizio competente in materia di turismo. 2. Il termine di liquidazione dei contributi e' sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 16, comma 4. 3. L'erogazione dei contributi e' sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000. Art. 18. Revoca e rideterminazione del contributo 1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure: a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda o integralmente successivi al termine ultimo di rendicontazione della spesa; b) nel caso in cui gli interventi per i quali il contributo e' stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 12, comma 3; c) qualora in sede di rendicontazione sia accertato il mancato conseguimento delle finalita' dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 14, comma 2; d) se, a seguito dell'attivita' istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al sessanta per cento della spesa ammissibile, come risultante dal decreto di concessione; e) non si riscontri la veridicita' del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 2. La violazione del vincolo di destinazione di cui all'art. 32-bis della legge regionale n. 7/2000 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non e' stato rispettato. 3. Il Servizio competente in materia di turismo comunica tempestivamente al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione o di rideterminazione del contributo. 4. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale n. 7/2000. Art. 19. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 delle legge regionale n. 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente puo' disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Art. 20. Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e dalla legge regionale n. 14/2002. Art. 21. Abrogazioni 1. E' abrogato il decreto del Presidente 30 marzo 2015, n. 069/Pres. (Regolamento di attuazione concernente i requisiti e le modalita' per l'attribuzione della denominazione «Centro di turismo attivo» alle aggregazioni tra operatori economici nel settore del turismo all'aria aperta e a carattere sportivo, nonche' le forme di promozione attuate da Turismo FVG, ai sensi dell'art. 137-bis, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2). Art. 22. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. (Omissis). Visto, Il Presidente: Serracchiani