Allegato 
 
Regolamento concernente il trasferimento dei fondi di cui all'art. 4,
  commi da 1 a 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge
  di stabilita'  2017)  finalizzati  ad  investimenti  relativi  agli
  impianti di depurazione e alle reti fognarie  del  servizio  idrico
  integrato, con priorita' per gli agglomerati soggetti  a  procedura
  d'infrazione comunitaria in relazione alla direttiva 91/271/CEE del
  Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque
  reflue urbane. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
per il trasferimento dei fondi regionali finalizzati ad  investimenti
relativi agli impianti  di  depurazione  e  alle  reti  fognarie  del
servizio idrico  integrato  ubicati  sul  territorio  regionale,  con
priorita' per  gli  agglomerati  soggetti  a  procedura  d'infrazione
comunitarie in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio  del
21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue  urbane,
in prosieguo indicati come fondi, di cui all'art. 4, commi da 1  a  5
della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25  (Legge  di  stabilita'
2017). 
 
                               Art. 2. 
                             Beneficiari 
 
    1. I beneficiari del trasferimento  dei  fondi  disciplinati  dal
presente regolamento sono l'Autorita' unica per i servizi idrici e  i
rifiuti (di seguito AUSIR) di cui  alla  legge  regionale  15  aprile
2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico
integrato e al servizio di gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani)
ovvero, in via transitoria, le consulte d'ambito di cui all'art.  25,
comma 2, della medesima legge e la consulta d'ambito interregionale. 
 
                               Art. 3. 
                     Presentazione delle domande 
 
    1. La domanda per il trasferimento dei fondi e'  presentata  alla
Direzione   centrale   ambiente   ed   energia    -    Area    tutela
geologico-idrico-ambientale - servizio gestione risorse idriche entro
il primo marzo di ciascun anno, compilata sulla base  del  fac-simile
Allegato 1 e sottoscritta dal legale rappresentante. 
    2. In sede di prima applicazione, la domanda e' presentata  entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
regolamento. 
 
                               Art. 4. 
                      Istruttoria delle domande 
 
    1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la  sussistenza  dei
presupposti di ammissibilita' della domanda. 
    2. Nel caso in cui la domanda sia  ritenuta  non  ammissibile  il
responsabile del procedimento, prima della  formale  adozione  di  un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'ente interessato
i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il  termine
di  dieci  giorni  dal  ricevimento   della   comunicazione,   l'ente
interessato ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni,
eventualmente corredate di documenti. 
    3.  Nel  caso  in  cui  la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o
incompleta, il responsabile del  procedimento  ne  da'  comunicazione
all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando  un  termine
di   trenta   giorni   per   provvedere   alla   regolarizzazione   o
all'integrazione. 
    4. Decorso inutilmente il termine di  trenta  giorni  di  cui  al
comma 2, la domanda e' rigettata. 
 
                               Art. 5. 
                    Utilizzo dei fondi trasferiti 
 
    1. I beneficiari utilizzano i fondi trasferiti per finanziare gli
investimenti relativi  agli  impianti  di  depurazione  e  alle  reti
fognarie  del  servizio  idrico  integrato  ubicati  all'interno  del
territorio regionale, con priorita' per gli  agglomerati  soggetti  a
procedura  d'infrazione  comunitarie  in  relazione  alla   direttiva
91/271/CEE. 
    2.  In  particolare  l'ordine   di   priorita'   decrescente   da
considerare per l'utilizzo dei fondi e' il seguente: 
      a)  agglomerati   oggetto   della   procedura   di   infrazione
comunitaria n. 2004/2034; 
      b)  agglomerati   oggetto   della   procedura   di   infrazione
comunitaria n. 2009/2034; 
      c)  agglomerati   oggetto   della   procedura   di   infrazione
comunitaria n. 2014/2059; 
      d)  agglomerati  non  oggetto  di   procedura   di   infrazione
comunitaria. 
 
                               Art. 6. 
                       Ripartizione dei fondi 
 
    1. I fondi sono ripartiti tra i beneficiari che hanno  presentato
domanda ritenuta ammissibile in proporzione alla  popolazione  legale
al censimento  2011  pubblicata  da  ISTAT  e  residente  nell'ambito
territoriale ottimale  di  propria  competenza,  come  riassunta  per
ambito territoriale ottimale nell'Allegato 2. 
    2. Successivamente all'avvenuta piena operativita' dell'AUSIR,  a
seguito del subentro nelle funzioni che fanno capo  agli  enti  degli
ambiti  territoriali  ottimali  regionali  e   all'ente   dell'Ambito
territoriale  ottimale  interregionale,  i  fondi   sono   utilizzati
sull'intero  territorio  regionale   senza   ulteriori   vincoli   di
territorialita', con le priorita' di cui all'art. 5. 
 
                               Art. 7. 
               Adempimenti successivi dei beneficiari 
 
    1. I beneficiari inviano al Servizio gestione risorse idriche  la
relazione di cui all'art.  4,  comma  4,  della  legge  regionale  n.
25/2016, entro i termini previsti dall'art. 14, comma 2, della  legge
regionale n. 5/2016. 
 
                               Art. 8. 
                     Modifica della modulistica 
 
    1.  Alle  eventuali  modifiche  del  modello  della  domanda   di
contributo di cui agli allegati al presente regolamento  si  provvede
con decreto del direttore centrale competente in materia di ambiente. 
 
                               Art. 9. 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
    (Omissis).  
 
                                   Visto, Il presidente: Serracchiani