Allegato Regolamento concernente il trasferimento dei fondi di cui all'art. 4, commi da 1 a 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017) finalizzati ad investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato, con priorita' per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione comunitaria in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane. (Omissis). Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per il trasferimento dei fondi regionali finalizzati ad investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato ubicati sul territorio regionale, con priorita' per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione comunitarie in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane, in prosieguo indicati come fondi, di cui all'art. 4, commi da 1 a 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita' 2017). Art. 2. Beneficiari 1. I beneficiari del trasferimento dei fondi disciplinati dal presente regolamento sono l'Autorita' unica per i servizi idrici e i rifiuti (di seguito AUSIR) di cui alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) ovvero, in via transitoria, le consulte d'ambito di cui all'art. 25, comma 2, della medesima legge e la consulta d'ambito interregionale. Art. 3. Presentazione delle domande 1. La domanda per il trasferimento dei fondi e' presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia - Area tutela geologico-idrico-ambientale - servizio gestione risorse idriche entro il primo marzo di ciascun anno, compilata sulla base del fac-simile Allegato 1 e sottoscritta dal legale rappresentante. 2. In sede di prima applicazione, la domanda e' presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 4. Istruttoria delle domande 1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di ammissibilita' della domanda. 2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta non ammissibile il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'ente interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ente interessato ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate di documenti. 3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 4. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 2, la domanda e' rigettata. Art. 5. Utilizzo dei fondi trasferiti 1. I beneficiari utilizzano i fondi trasferiti per finanziare gli investimenti relativi agli impianti di depurazione e alle reti fognarie del servizio idrico integrato ubicati all'interno del territorio regionale, con priorita' per gli agglomerati soggetti a procedura d'infrazione comunitarie in relazione alla direttiva 91/271/CEE. 2. In particolare l'ordine di priorita' decrescente da considerare per l'utilizzo dei fondi e' il seguente: a) agglomerati oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2004/2034; b) agglomerati oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2009/2034; c) agglomerati oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2014/2059; d) agglomerati non oggetto di procedura di infrazione comunitaria. Art. 6. Ripartizione dei fondi 1. I fondi sono ripartiti tra i beneficiari che hanno presentato domanda ritenuta ammissibile in proporzione alla popolazione legale al censimento 2011 pubblicata da ISTAT e residente nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, come riassunta per ambito territoriale ottimale nell'Allegato 2. 2. Successivamente all'avvenuta piena operativita' dell'AUSIR, a seguito del subentro nelle funzioni che fanno capo agli enti degli ambiti territoriali ottimali regionali e all'ente dell'Ambito territoriale ottimale interregionale, i fondi sono utilizzati sull'intero territorio regionale senza ulteriori vincoli di territorialita', con le priorita' di cui all'art. 5. Art. 7. Adempimenti successivi dei beneficiari 1. I beneficiari inviano al Servizio gestione risorse idriche la relazione di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 25/2016, entro i termini previsti dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 5/2016. Art. 8. Modifica della modulistica 1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui agli allegati al presente regolamento si provvede con decreto del direttore centrale competente in materia di ambiente. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, Il presidente: Serracchiani