(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 5 del 31 gennaio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTA DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Vista la legge 28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  «legge  di
stabilita' 2016») e, in particolare, l'art. 1, comma 936; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale  11  maggio  2017,  n.
108; 
  Vista l'intesa della Conferenza unificata 7 settembre 2017  (Intesa
ai sensi dell'art. 1, comma 936 della legge n. 208/2015 tra  governo,
regioni, enti locali concernente  le  caratteristiche  dei  punti  di
raccolta del gioco pubblico); 
  Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57  (Disposizioni  per
il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La legge regionale n. 57/2013 contiene disposizioni specifiche
per regolare le distanze minime che devono intercorrere fra i  luoghi
adibiti al gioco con  vincita  in  denaro  ed  i  luoghi  socialmente
sensibili, nonche' per il  sostegno  ai  soggetti  affetti  da  gioco
patologico e alle loro famiglie; 
    2. La  giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  ha  ritenuto
legittime le leggi regionali che contengono misure  di  contrasto  al
disturbo  da  gioco  d'azzardo  anche  attraverso  l'imposizione   di
distanze minime dai luoghi sensibili; 
    3.  L'intesa  sancita  dalla  Conferenza  Unificata  in  data   7
settembre 2017, che ha l'obiettivo  di  ridurre  i  punti  gioco  nel
territorio nazionale, fa salve le disposizioni adottate dalle regioni
ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico; 
    4. Sono aggiornate alcune definizioni, con particolare attenzione
al disturbo da gioco d'azzardo, e vengono integrate  le  disposizioni
volte ad identificare i luoghi sensibili in prossimita' dei quali non
e' ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il  gioco
con vincita in denaro, nonche' l'installazione di apparecchi  per  il
gioco lecito; 
    5. Vengono infine introdotti gli obblighi  formativi  rivolti  ai
gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco e al  relativo
personale, nonche' i controlli e le sanzioni  per  l'inosservanza  di
tali obblighi; 
Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al titolo della legge regionale n. 57/2013 
 
  1. Nel  titolo  della  legge  regionale  18  ottobre  2013,  n.  57
(Disposizioni per il gioco consapevole e  per  la  prevenzione  della
ludopatia),  le  parole:  «della  ludopatia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del gioco d'azzardo patologico».