(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 2
                           febbraio 2018)  
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis) 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n.  30  (Disciplina  delle
attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); 
  Visto il decreto del Presidente della  Giunta  regionale  3  agosto
2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione  della  legge  regionale  23
giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle
fattorie didattiche in Toscana»); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
13  febbraio   2013   (Determinazione   dei   criteri   omogenei   di
classificazione delle aziende agrituristiche); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
3 giugno  2014  (Modalita'  di  applicazione  del  Marchio  nazionale
dell'agriturismo   e    istituzione    del    repertorio    nazionale
dell'agriturismo); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 7 dicembre 2017; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 19 dicembre 2017, n. 1443; 
  Visto il parere favorevole della  seconda  commissione  consiliare,
espresso nella seduta del 11 gennaio 2018; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del Regolamento interno della  Giunta  regionale  Toscana
del 19 luglio 2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio  2018,  n.
47; 
  Considerato quanto segue: 
    1. per adeguare le norme  in  materia  di  classificazione  delle
aziende agricole che svolgono  attivita'  agrituristiche  ai  criteri
omogenei approvati a livello nazionale e' stato introdotto  un  nuovo
sistema di classificazione tramite il d.p.g.r. 14/R/2017; 
    2. l'adeguamento al nuovo sistema di classificazione  e  adozione
della nuova targa identificativa da parte delle aziende agricole  che
gia' esercitavano attivita' agrituristiche all'entrata in vigore  del
nuovo sistema di  classificazione  doveva  concludersi  entro  il  31
dicembre 2017; 
    3.  gli  adempimenti  a  carico   delle   imprese,   propedeutici
all'adeguamento al  nuovo  sistema  di  classificazione,  inducono  a
rideterminare il termine stabilito per l'adeguamento alla data del 30
giugno 2018; 
 
                 Si approva il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Classificazione. Sostituzione del comma 7 nell'art.  7  del  d.p.g.r.
                              46/R/2004 
 
  1. Il comma 7 dell'art. 7 del d.p.g.r. 46/R/2004 e' sostituito  dal
seguente: 
    «7. Entro il 30 giugno 2018  le  aziende  agricole  che  svolgono
attivita'  agrituristiche  alla  data  di  entrata  in   vigore   del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 14 del 9 marzo 2017, adeguano la  classificazione  utilizzando  il
logo con un girasole. Entro la stessa data le  aziende  agricole  che
offrono il soggiorno con pernottamento possono presentare  allo  SUAP
una dichiarazione di nuova classificazione nel caso in cui il livello
di classificazione, individuato  sulla  base  dei  requisiti  di  cui
all'allegato B parte II, risulti superiore a uno.».