Art. 2 Marchio nazionale. Sostituzione del comma 2 dell'art. 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 1. Il comma 2 dell'art. 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 e' sostituito dal seguente: «2. Entro il 30 giugno 2018 le aziende agricole che svolgono attivita' agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con d.p.g.r. del 29 marzo 2017 n. 14/R, adeguano la targa identificativa alle disposizioni di cui all'allegato B, parte III.». Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. ROSSI Firenze, 31 gennaio 2018