Art. 2 
 
Marchio nazionale. Sostituzione del comma 2 dell'art. 9 del  d.p.g.r.
                              46/R/2004 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 e' sostituito  dal
seguente: 
    «2. Entro il 30 giugno 2018  le  aziende  agricole  che  svolgono
attivita' agrituristiche in esercizio alla data di entrata in  vigore
del regolamento emanato con d.p.g.r.  del  29  marzo  2017  n.  14/R,
adeguano  la  targa   identificativa   alle   disposizioni   di   cui
all'allegato B, parte III.». 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Toscana. 
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione Toscana. 
 
                                ROSSI 
 
    Firenze, 31 gennaio 2018