Art. 19 Nomina del direttore dell'esecuzione 1. Il DEC e' individuato, nei casi previsti dagli articoli 101 e 111 del codice, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, fra i soggetti in possesso di adeguate competenze in materia in relazione all'oggetto del contratto. 2. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), il DEC e' nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, ed e' di norma individuato tra i dipendenti ESTAR che operano nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti. 3. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), le aziende sanitarie si avvalgono, per l'esercizio delle funzioni di DEC, del personale di ESTAR, che, di norma, opera nelle strutture competenti alla gestione ed esecuzione dei contratti. Il DEC e' nominato dal direttore generale di ESTAR o da un suo delegato, e nell'atto di nomina vengono specificate le funzioni da lui esercitate. 4. Per le procedure di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), il DEC e' nominato da ogni azienda sanitaria destinataria del bene o del servizio da acquistare di norma fra il proprio personale in servizio. 5. Nelle fattispecie contrattuali miste, in cui coesistono piu' elementi riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) b) e c) il RES e' nominato in conformita' alle previsioni del presente regolamento e alle linee guida di cui all'art. 23.