Art. 2 Riduzione importi per indennita' di funzione 1. All'art. 7 della legge regionale 29 ottobre, n. 38 e' aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. Le indennita' di funzione di cui al comma 1 sono ridotte del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2018.»