Art. 2 
 
            Riduzione importi per indennita' di funzione 
 
  1. All'art. 7 della legge regionale 29 ottobre, n. 38  e'  aggiunto
il seguente comma 1-bis: 
    «1-bis. Le indennita' di funzione di cui al comma 1 sono  ridotte
del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2018.»