Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 38/2002 
 
  1. All'art. 8 della legge regionale  29  ottobre  2002,  n.  38  e'
aggiunto il seguente comma 3-bis: 
    «3-bis. L'importo di cui al comma 3 e' incrementato nella  misura
del 10% della somma prevista al comma 1.»