Art. 3 Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 38/2002 1. All'art. 8 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 e' aggiunto il seguente comma 3-bis: «3-bis. L'importo di cui al comma 3 e' incrementato nella misura del 10% della somma prevista al comma 1.»