Art. 4 Risparmi, rinuncia e trasparenza 1. Le somme relative ai risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1-bis dell'art. 2 e del comma 1-bis dell'art. 7 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, integrate dalle eventuali rinunce volontarie effettuate dai consiglieri e comunicate al competente ufficio che ne trattiene i relativi importi, confluiscono in un apposito fondo le cui finalita' sono definite dall'ufficio di presidenza, sentita la Prima commissione consiliare permanente. L'ufficio di presidenza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tiene conto delle indicazioni dei cittadini lucani, chiamati a proporre la destinazione delle somme attraverso una procedura partecipativa stabilita con un regolamento predisposto dall'ufficio di presidenza previo parere della Prima commissione consiliare permanente.