Art. 4 
 
                  Risparmi, rinuncia e trasparenza 
 
  1. Le somme relative ai risparmi  derivanti  dall'applicazione  del
comma 1-bis dell'art. 2 e del comma 1-bis  dell'art.  7  della  legge
regionale 29 ottobre 2002, n. 38, integrate dalle  eventuali  rinunce
volontarie effettuate dai  consiglieri  e  comunicate  al  competente
ufficio che ne trattiene  i  relativi  importi,  confluiscono  in  un
apposito  fondo  le  cui  finalita'  sono  definite  dall'ufficio  di
presidenza,  sentita  la  Prima  commissione  consiliare  permanente.
L'ufficio di presidenza, entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore
della presente legge, tiene conto  delle  indicazioni  dei  cittadini
lucani, chiamati a proporre la destinazione  delle  somme  attraverso
una procedura partecipativa stabilita con un regolamento  predisposto
dall'ufficio di presidenza  previo  parere  della  Prima  commissione
consiliare permanente.