(Pubblicata nel  Supplemento  n.  2  al  Bollettino  Ufficiale  della
  Regione Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 15 febbraio 2018) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 47 della legge provinciale 19
  maggio  2015,  n.  6,  dell'articolo  14,  comma  6,  della   legge
  provinciale 25 settembre 2015, n. 11,  dell'articolo  7,  comma  1,
  della legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21, e degli articoli 1,
  comma 3, e 2, comma 1, della legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9,
  in materia di indennita' connesse  con  incarichi  dirigenziali  ed
  affini, nonche' degli articoli 22 e 28 della legge  provinciale  23
  aprile 1992, n. 10 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 47 della  legge  provinciale
19  maggio  2015,  n.  6,  all'articolo  14,  comma  6,  della  legge
provinciale 25 settembre 2015, n. 11, all'articolo 7, comma 1,  della
legge provinciale 6 luglio 2017, n. 9,  dal  momento  di  entrata  in
vigore della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, si interpretano
nel senso che le erogazioni  avvenute  in  forza  dei  meccanismi  di
trasformazione   graduale   dell'indennita'   di   funzione   e    di
coordinamento e di quella per dirigenti sostituiti per  il  personale
degli enti facenti parte dell'intercomparto  provinciale  in  assegno
personale  pensionabile  sono   da   considerare,   sin   dalla   sua
istituzione, elemento fisso e continuativo della retribuzione. A  tal
fine, conservano piena legittimita' ed efficacia, senza soluzione  di
continuita',  le  norme  in  materia  dei  contratti  collettivi,  di
comparto ed intercompartimentali, anche in attuazione  del  principio
di conservazione dei trattamenti economici fondamentali ed  accessori
in godimento alla loro  data  di  entrata  in  vigore  aventi  natura
retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalita'  per
ciascuna amministrazione o ente. 
  2. Nello stesso senso di cui al comma 1, si  interpretano  altresi'
le disposizioni di cui all'articolo 22  della  legge  provinciale  23
aprile 1992, n. 10, poi trasfuso nei contratti collettivi di comparto
ed intercompartimentali per effetto della legge provinciale 10 agosto
1995, n. 16, nonche' le disposizioni dui cui  all'articolo  28  della
legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10.