Art. 2 
 
Interpretazione autentica dell'articolo  13,  comma  1,  lettera  i),
  della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 13,  comma  1,  lettera  i),
della legge provinciale 19 maggio 2015, n.  6,  si  interpretano  nel
senso che il riferimento  alle  «disposizioni  vigenti  nel  Servizio
sanitario provinciale» ivi contenuto si interpreta  come  riferimento
alle varie forme di incarichi possibili in ambito sanitario e che gli
incarichi  retributi  a  sogetti   collocati   in   quiescienza   per
prestazioni sanitarie possono essere conferiti senza  limitazioni  di
natura soggettiva; pertanto a tal fine  dette  disposizioni  sono  di
immediata applicazione.