Art. 4 Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano» 1. Nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo le parole: «nominate direttore/direttrice di ripartizione» sono inserite le parole «o alle stesse non viene conferito un incarico ai sensi dell'articolo 17-bis». 2. Nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo le parole «nominate direttore/direttrice d'ufficio» sono inserite le parole «o alle stesse non viene conferito un incarico ai sensi dell'articolo 17-bis».