Art. 4 
 
Modifiche  alla  legge   provinciale   23   aprile   1992,   n.   10,
  «Riordinamento  della  struttura   dirigenziale   della   Provincia
  Autonoma di Bolzano» 
 
  1. Nel secondo periodo del comma 4  dell'articolo  16  della  legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive  modifiche,  dopo  le
parole: «nominate direttore/direttrice di ripartizione» sono inserite
le parole «o alle stesse non viene conferito  un  incarico  ai  sensi
dell'articolo 17-bis». 
  2. Nel terzo periodo del  comma  1  dell'articolo  17  della  legge
provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive  modifiche,  dopo  le
parole «nominate direttore/direttrice  d'ufficio»  sono  inserite  le
parole «o alle stesse  non  viene  conferito  un  incarico  ai  sensi
dell'articolo 17-bis».