Art. 5 
 
Modifica  alla  legge   provinciale   9   novembre   2001,   n.   16,
  «Responsabilita'  amministrativa   degli   amministratori   e   del
  personale della Provincia e degli Enti provinciali» 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge  provinciale  9  novembre
2001, n. 16, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «2. Fatto salvo quanto previsto dal comma  1,  gli  enti  di  cui
all'articolo   1,   nell'autonomo    rapporto    intercorrente    tra
amministrazione  e  amministratori  o  dipendenti,  rimborsano   agli
stessi,  su  richiesta,  le  spese  legali,  peritali e   giudiziarie
sostenute  dagli  stessi  per  la  loro  difesa  in  procedimenti  di
responsabilita' penale, civile, amministrativa e contabile,  promossi
nei loro confronti per cause o  in  conseguenza  di  fatti,  atti  od
omissioni connessi con il  mandato  e  le  funzioni  esercitate,  con
l'espletamento del servizio e con l'adempimento dei compiti d'ufficio
o  con  l'assolvimento  di  obblighi  istituzionali,  nel   caso   di
conclusione  del  procedimento  con  sentenza  di  assoluzione  o  di
emanazione di un provvedimento di archiviazione.  Il  rimborso  delle
predette spese avviene dietro presentazione delle  relative  parcelle
regolarmente saldate e nella misura ritenuta congrua  dell'Avvocatura
della  Provincia  o,  per  gli  altri  enti,   dalla   corrispondente
struttura,  nel  limite  massimo  dei   parametri   stabiliti   dalle
rispettive tariffe professionali.».