(Pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                 Adige n. 9/I-II del 1° marzo 2018) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della giunta  provinciale  del  16  febbraio
2018, n. 151; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
  1. Dopo l'art. 4 del decreto  del  presidente  della  provincia  16
maggio 2017, n. 18, e' inserito il seguente art. 4-bis: 
  «Art. 4-bis (Composizione del  nucleo  familiare).  -  1.  Ai  fini
dell'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, il  nucleo
familiare e' composto da: 
  a) il/la richiedente; 
  b)    il/la    coniuge    non    legalmente    ed    effettivamente
separato/separata; 
  c) la  persona  con  la  quale  il/la  richiedente  e'  unito/unita
civilmente oppure intrattiene un  rapporto  coniugale  di  fatto,  di
seguito denominata «convivente»; 
  d) i figli  minorenni  del/della  richiedente,  del/della  coniuge,
della persona con cui si e' uniti civilmente o del/della convivente o
i minori affidati a tempo pieno al/alla richiedente, individuati  con
riferimento a quanto previsto dell'art. 2, comma 20, del decreto  del
presidente  della  regione  4  giugno  2008,  n.  3/L,  e  successive
modifiche, conviventi con il/la richiedente e risultanti dallo  stato
di famiglia dello stesso/della stessa; 
  e) i soggetti non autosufficienti a cui  il/la  richiedente  presta
assistenza, individuati con riferimento a quanto  previsto  dall'art.
3, comma 9, del decreto del presidente della regione 4  giugno  2008,
n. 3/L, e successive modifiche. 
  2. Per i fini di cui  al  comma  1,  lettera  b),  i  coniugi  sono
considerati separati: 
  a) in caso  di  separazione  giudiziale,  dal  momento  in  cui  il
presidente del tribunale ha disposto con  ordinanza  i  provvedimenti
temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi; 
  b) in caso di  separazione  consensuale,  quando  il  tribunale  ha
emesso il decreto di omologa della  separazione,  oppure  dalla  data
certificata  nell'accordo  di  separazione  raggiunto  a  seguito  di
negoziazione assistita da un avvocato, ovvero  dalla  data  dell'atto
contenente l'accordo di separazione  concluso  davanti  all'ufficiale
dello stato civile; 
  c) in caso  di  domanda  di  nullita'  del  matrimonio,  quando  il
tribunale ha ordinato la separazione temporanea.».