(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9/I-II del 1° marzo 2018) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale del 16 febbraio 2018, n. 151; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Dopo l'art. 4 del decreto del presidente della provincia 16 maggio 2017, n. 18, e' inserito il seguente art. 4-bis: «Art. 4-bis (Composizione del nucleo familiare). - 1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, il nucleo familiare e' composto da: a) il/la richiedente; b) il/la coniuge non legalmente ed effettivamente separato/separata; c) la persona con la quale il/la richiedente e' unito/unita civilmente oppure intrattiene un rapporto coniugale di fatto, di seguito denominata «convivente»; d) i figli minorenni del/della richiedente, del/della coniuge, della persona con cui si e' uniti civilmente o del/della convivente o i minori affidati a tempo pieno al/alla richiedente, individuati con riferimento a quanto previsto dell'art. 2, comma 20, del decreto del presidente della regione 4 giugno 2008, n. 3/L, e successive modifiche, conviventi con il/la richiedente e risultanti dallo stato di famiglia dello stesso/della stessa; e) i soggetti non autosufficienti a cui il/la richiedente presta assistenza, individuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del decreto del presidente della regione 4 giugno 2008, n. 3/L, e successive modifiche. 2. Per i fini di cui al comma 1, lettera b), i coniugi sono considerati separati: a) in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi; b) in caso di separazione consensuale, quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale dello stato civile; c) in caso di domanda di nullita' del matrimonio, quando il tribunale ha ordinato la separazione temporanea.».