Art. 2 1. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del presidente della provincia 16 maggio 2017, n. 18, e' cosi' sostituito: «2. Il limite di cui al comma 1, lettera a), e il limite di tre ettari di frutteto o vigneto di cui al comma 1, lettera b), sono riferiti alla data del 1° novembre dell'anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il limite di 40 unita' di bestiame adulto di cui al comma 1, lettera b), e' calcolato in base alla media dell'anno precedente a quello di scadenza del termine per la presentazione della domanda.».