Art. 2 
  1. Il  comma  2  dell'art.  5  del  decreto  del  presidente  della
provincia 16 maggio 2017, n. 18, e' cosi' sostituito: 
  «2. Il limite di cui al comma 1, lettera a), e  il  limite  di  tre
ettari di frutteto o vigneto di cui al  comma  1,  lettera  b),  sono
riferiti alla data del 1° novembre dell'anno precedente a  quello  di
scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il limite di
40 unita' di bestiame adulto di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'
calcolato in  base  alla  media  dell'anno  precedente  a  quello  di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.».