Art. 10 Modifiche alla legge regionale 33/2002 1. All'Allegato A di cui all'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, dopo la parola «Rigolato,» sono inserite le seguenti: «Sappada/Plodn,»; b) alla lettera a) Zona omogenea della Carnia, le parole «Ligosullo,» e «Treppo Carnico,» sono soppresse e dopo la parola «Tolmezzo,» sono inserite le seguenti: «Treppo Ligosullo,». 2. Nelle more dell'aggiornamento della classificazione del territorio montano della regione nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico, come disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, il Comune di Sappada/Plodn, nell'integrita' del suo territorio, e' classificato in fascia C.