Art. 10 
 
               Modifiche alla legge regionale 33/2002 
 
  1. All'Allegato A di  cui  all'art.  2  della  legge  regionale  20
dicembre  2002,  n.  33  (Istituzione  dei  Comprensori  montani  del
Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) alla lettera a) Zona omogenea della  Carnia,  dopo  la  parola
«Rigolato,» sono inserite le seguenti: «Sappada/Plodn,»; 
    b)  alla  lettera  a)  Zona  omogenea  della  Carnia,  le  parole
«Ligosullo,» e «Treppo Carnico,» sono  soppresse  e  dopo  la  parola
«Tolmezzo,» sono inserite le seguenti: «Treppo Ligosullo,». 
  2.  Nelle  more  dell'aggiornamento   della   classificazione   del
territorio montano della regione nelle zone  omogenee  di  svantaggio
socio-economico, come disciplinata dalla deliberazione  della  Giunta
regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, il  Comune  di  Sappada/Plodn,
nell'integrita' del suo territorio, e' classificato in fascia C.