Art. 14 
 
                 Esercizio dell'attivita' venatoria 
                      per la stagione 2017-2018 
 
  1. Fino al termine  dell'annata  venatoria  2017-2018,  l'esercizio
dell'attivita' venatoria nel Comune di Sappada/Plodn e' regolato  dal
calendario venatorio e dalla disciplina  delle  deroghe  al  prelievo
venatorio vigenti nella Regione Veneto. 
  2. Fino all'espletamento degli adempimenti previsti dagli  articoli
14, 16 e 17 della legge regionale 6 marzo 2008,  n.  6  (Disposizioni
per la programmazione faunistica  e  per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria), all'aggiornamento del Piano faunistico  regionale  e  del
Piano venatorio distrettuale di  riferimento,  l'attivita'  venatoria
sul  territorio  del  Comune  di  Sappada/Plodn  e'  esercitata   dai
cacciatori associati della  Riserva  alpina  di  Sappada/Plodn  nella
stagione venatoria 2017-2018  e  i  piani  di  prelievo  della  fauna
stanziale vengono concessi dal Servizio regionale competente in  base
alle risultanze dei censimenti e allo storico dei prelievi effettuati
nel corso delle ultime cinque stagioni venatorie. 
  3. I procedimenti amministrativi in corso per il rilascio  di  atti
di natura autorizzatoria e  abilitativa  in  materia  venatoria  sono
conclusi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in applicazione
delle norme vigenti nella Regione Veneto  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge 182/2017. 
  4. Gli atti autorizzatori e abilitativi in materia  venatoria  gia'
rilasciati alla data di entrata in vigore della presente  legge  sono
prorogati fino al 31 dicembre 2018. La domanda per il  rinnovo  degli
atti medesimi e' presentata dai soggetti  interessati,  nel  rispetto
delle disposizioni  vigenti  nella  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia, almeno novanta giorni prima della  scadenza  indicata,  ferma
restando la validita' dell'atto gia' rilasciato fino alla conclusione
del procedimento di rinnovo.