Art. 15 Disposizioni in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 12 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), per i soli residenti nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, l'attivita' di raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata sulla base della presentazione di apposita dichiarazione da parte del soggetto interessato attestante l'avvenuto esercizio dell'attivita' di raccolta ai sensi delle norme vigenti nella Regione Veneto alla medesima data. 2. Resta fermo l'onere del versamento dei contributi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 25/2017 per la raccolta dei funghi nella misura e con le modalita' determinate dalla Giunta regionale per l'anno di riferimento.