Art. 15 
 
                 Disposizioni in materia di raccolta 
                     dei funghi epigei spontanei 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 12
luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta  e  la  commercializzazione
dei funghi epigei spontanei nel territorio  regionale),  per  i  soli
residenti nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in  vigore
della legge 182/2017,  l'attivita'  di  raccolta  dei  funghi  epigei
spontanei nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
e'  autorizzata  sulla   base   della   presentazione   di   apposita
dichiarazione da parte del soggetto interessato attestante l'avvenuto
esercizio dell'attivita' di raccolta ai  sensi  delle  norme  vigenti
nella Regione Veneto alla medesima data. 
  2. Resta fermo l'onere del versamento dei contributi previsti dagli
articoli 3 e 4 della legge regionale  25/2017  per  la  raccolta  dei
funghi nella misura e  con  le  modalita'  determinate  dalla  Giunta
regionale per l'anno di riferimento.