Art. 16 
 
              Disposizioni in materia di pesca sportiva 
 
  1. In deroga a quanto previsto dalla legge  regionale  1°  dicembre
2017 n. 42 (Disposizioni regionali  per  la  gestione  delle  risorse
ittiche nelle acque interne), per i  soli  residenti  nel  Comune  di
Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, la
licenza per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque  interne  e'
rilasciata  dall'Ente  tutela   patrimonio   ittico   (ETPI)   previa
presentazione,  da  parte  dell'interessato,  di  uno  dei   seguenti
documenti: 
    a) precedente licenza di pesca rilasciata nella Regione Veneto; 
    b)  attestazione  dell'avvenuto   versamento   della   tassa   di
concessione     regionale     per     l'esercizio     della     pesca
dilettantistico-sportiva a favore della Regione Veneto per uno  degli
anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge; 
    c) fotocopia del libretto annuale di associazione  al  Bacino  di
pesca  concessionario  delle  acque  che  scorrono  nel   Comune   di
Sappada/Plodn o all'attestazione del  Bacino  medesimo  dell'avvenuto
rilascio del libretto per almeno un'annata precedente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.