Art. 16 Disposizioni in materia di pesca sportiva 1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 1° dicembre 2017 n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), per i soli residenti nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, la licenza per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne e' rilasciata dall'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) previa presentazione, da parte dell'interessato, di uno dei seguenti documenti: a) precedente licenza di pesca rilasciata nella Regione Veneto; b) attestazione dell'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva a favore della Regione Veneto per uno degli anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge; c) fotocopia del libretto annuale di associazione al Bacino di pesca concessionario delle acque che scorrono nel Comune di Sappada/Plodn o all'attestazione del Bacino medesimo dell'avvenuto rilascio del libretto per almeno un'annata precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.