Art. 17 Disposizioni in materia di agriturismi e fattorie didattiche 1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), e dall'art. 23 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive), e sino al termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attivita' degli operatori agrituristici e delle fattorie didattiche e sociali, aventi strutture operative autorizzate nel Comune di Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore della legge 182/2017, continua a essere regolata dalle corrispondenti norme della Regione Veneto.