Art. 17 
 
               Disposizioni in materia di agriturismi 
                        e fattorie didattiche 
 
  1. In deroga a quanto previsto  dalla  legge  regionale  22  luglio
1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), e dall'art. 23 della legge
regionale 4 giugno 2004, n.  18  (Riordinamento  normativo  dell'anno
2004 per il settore delle attivita' economiche e produttive), e  sino
al termine di dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, l'attivita' degli  operatori  agrituristici  e  delle
fattorie didattiche e sociali, aventi strutture operative autorizzate
nel Comune di Sappada/Plodn alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge 182/2017, continua a essere regolata dalle corrispondenti norme
della Regione Veneto.