Art. 18 Disposizioni in materia di raccolta dei tartufi 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), la durata delle autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi in corso di validita' alla data di entrata in vigore della legge 182/2017 e rilasciate ai sensi della legge della Regione Veneto 28 giugno 1988, n. 30 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi), a cittadini residenti alla medesima data nel Comune di Sappada/Plodn, e' prorogata a tempo indeterminato senza la necessita' di effettuare il rinnovo alla scadenza prevista.