Art. 18 
 
           Disposizioni in materia di raccolta dei tartufi 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 12 della  legge  regionale
16  agosto  1999,  n.  23  (Disciplina  di  raccolta,   coltivazione,
conservazione   e   commercio   dei   tartufi),   la   durata   delle
autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi in  corso  di
validita' alla data di entrata  in  vigore  della  legge  182/2017  e
rilasciate ai sensi della legge della Regione Veneto 28 giugno  1988,
n. 30 (Disciplina della raccolta, coltivazione e  commercializzazione
dei tartufi), a cittadini residenti alla medesima data nel Comune  di
Sappada/Plodn, e' prorogata a tempo indeterminato senza la necessita'
di effettuare il rinnovo alla scadenza prevista.