Art. 19 
 
         Altre disposizioni in materia di risorse agricole, 
                   forestali, ittiche e di caccia 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dagli  articoli  14  e  18  del
presente capo, tutte le licenze, le autorizzazioni,  le  segnalazioni
certificate di inizio attivita' (SCIA), le  concessioni  o  i  titoli
abilitativi comunque denominati rilasciati alla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  182/2017  in  materia  di   risorse   agricole,
forestali, ittiche e di caccia ai sensi  delle  leggi  della  Regione
Veneto  ai  residenti  o  alle  imprese  con  sede  nel   Comune   di
Sappada/Plodn o  comunque  relative  ad  attivita'  che  si  svolgono
nell'ambito territoriale del comune medesimo, restano  efficaci  sino
al termine di dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge o sino all'adozione, se precedente, di atti normativi,
regolamentari o amministrativi idonei a disciplinarne l'efficacia.