Art. 20 
 
     Disposizioni in materia di politiche regionali nel settore 
       turistico e dell'attrattivita' del territorio regionale 
 
  1. In deroga a quanto previsto dalla  legge  regionale  9  dicembre
2016,  n.  21  (Disciplina  delle  politiche  regionali  nel  settore
turistico e  dell'attrattivita'  del  territorio  regionale,  nonche'
modifiche a leggi  regionali,  in  materia  di  turismo  e  attivita'
produttive),  e  della  legge  regionale  16  gennaio  2002,   n.   2
(Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale),
nelle more di idonei atti  di  ricognizione  e  sino  al  termine  di
ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  le  attivita'  nel   settore   turistico   e   dell'industria
alberghiera  svolte  dagli  operatori   turistici   nel   Comune   di
Sappada/Plodn alla data di entrata in vigore  della  legge  182/2017,
continuano a essere regolate dalle corrispondenti norme della Regione
Veneto, a  esclusione  di  quanto  previsto  in  materia  di  sistema
informativo regionale del turismo, per la  quale  trova  applicazione
l'art. 41 della legge regionale 21/2016.