Art. 21 
 
         Contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn 
             per la realizzazione di attivita' culturali 
 
  1.  In  considerazione  dell'aggregazione  alla  Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia del Comune di Sappada/Plodn, avvenuta ai  sensi
della legge 182/2017, l'Amministrazione regionale  e'  autorizzata  a
concedere un contributo straordinario al Comune di Sappada/Plodn  per
la realizzazione di progetti o programmi di  iniziative  e  attivita'
nei diversi settori  delle  attivita'  culturali  disciplinati  dalla
legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia  di
attivita' culturali). 
  2. Il Comune di Sappada/Plodn presenta la  domanda  di  concessione
del contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, al Servizio competente in materia di  attivita'
culturali. 
  3. Si applicano la legge regionale 16/2014  e  il  «Regolamento  in
materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto
attivita' culturali, in attuazione degli articoli 14,  comma  1,  23,
comma 5, 24, comma 5, 26,  comma  7,  e  27,  comma  6,  della  legge
regionale n. 16/2014»,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., in quanto compatibili.