Art. 23 
 
                 Disposizioni in materia di Governo 
                     del territorio ed edilizia 
 
  1.  Il  Comune  di  Sappada/Plodn  adegua  i  propri  strumenti  di
pianificazione alla  disciplina  legislativa  e  regolamentare  della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al  fine  della  conformazione
alla stessa. 
  2. Fino all'adeguamento di cui al comma 1: 
    a)  conservano  efficacia  gli  atti  amministrativi  di  settore
adottati entro la data di entrata  in  vigore  della  presente  legge
nonche' i piani,  i  programmi  e  gli  strumenti  di  pianificazione
territoriale regionali e comunali vigenti alla stessa data; 
    b)  i  procedimenti  amministrativi  di  settore  in  corso  sono
conclusi mediante l'applicazione delle norme  vigenti  nella  Regione
Veneto alla data di entrata in vigore  della  legge  182/2017,  salvo
diverso accordo tra la Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia,  il
comune e la Regione Veneto; 
    c) sono ammesse varianti ai vigenti strumenti  di  pianificazione
territoriale comunale finalizzate alla individuazione di nuove  aree,
ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a  opere  pubbliche,
di pubblica utilita' e per servizi pubblici, anche nelle  more  della
reiterazione  dei  vincoli  espropriativi  decaduti,  contestualmente
all'approvazione  dei  relativi  progetti  di  fattibilita'   tecnica
economica da parte dei soggetti competenti, secondo la  procedura  di
cui all'art. 8  della  legge  regionale  25  settembre  2015,  n.  21
(Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale
e contenimento del consumo di suolo), commi da 1 a 8. 
  3. In attuazione di quanto disposto al  comma  1,  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  la  Regione
autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  promuove  la  stipula  di  un  atto
negoziale con la Regione Veneto e  il  Comune  di  Sappada/Plodn  per
concordare tempi e  obiettivi  dell'adeguamento  degli  strumenti  di
pianificazione territoriale  regionali  e  comunali  alla  disciplina
della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia   Giulia,   ferma   restando
l'adozione di apposite misure  legislative  da  parte  della  Regione
medesima per il perfezionamento di tale processo di adeguamento. 
  4. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in aggiunta a  quanto
disposto al comma 3, puo' procedere all'adozione  di  specifici  atti
che indirizzino gli strumenti di pianificazione regionali e  comunali
al progressivo adeguamento alla disciplina della regione stessa e  ai
relativi piani e programmi. 
  5. In fase di predisposizione della prima  variante  generale  allo
strumento  di   pianificazione   territoriale,   e   comunque   entro
ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'atto negoziale di cui  al
comma 3, il Comune di Sappada/Plodn adegua la propria  strumentazione
pianificatoria   territoriale   alla   disciplina    legislativa    e
regolamentare vigente nella Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
nello specifico settore. 
  6. Nell'ottica della massima  collaborazione  istituzionale  e  del
principio  di  sussidiarieta',  la  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia puo' incentivare  il  ricorso  alle  forme  di  pianificazione
intercomunale e  di  copianificazione,  anche  per  la  finalita'  di
adeguamento della strumentazione pianificatoria locale agli  atti  di
pianificazione sovraordinati. 
  7. In materia edilizia, la legge regionale 11 novembre 2009, n.  19
(Codice  regionale   dell'edilizia),   trova   applicazione   per   i
procedimenti che si instaurano successivamente alla data  di  entrata
in vigore della presente legge, fermo restando che i procedimenti  in
corso alla medesima data vengono definiti sulla base della disciplina
vigente nella Regione Veneto alla data di  entrata  in  vigore  della
legge 182/2017.