Art. 24 
 
                Disposizioni in materia di viabilita' 
 
  1. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge la Giunta regionale  provvede  con  deliberazione,  su
proposta  dell'Assessore  competente  in  materia  di  viabilita',  a
individuare, tra le  strade  acquisite  al  patrimonio  regionale,  a
seguito dell'aggregazione del Comune di  Sappada/Plodn  alla  Regione
autonoma Friuli-Venezia  Giulia,  quelle  di  interesse  regionale  e
quelle di interesse locale con le modalita' di cui all'art. 61, comma
1, della legge regionale 26/2014. 
  2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata  a  sottoscrivere  il
verbale di consegna per il trasferimento formale delle  strade  e  di
eventuali altri immobili connessi  all'esercizio  delle  funzioni  in
materia di viabilita'. 
  3. Al fine dell'esercizio delle funzioni in materia  di  viabilita'
si applicano le disposizioni della legge regionale 22 settembre 2017,
n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni
in materia di viabilita', nonche' ulteriori disposizioni  finanziarie
e contabili),  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  in  quanto
compatibili. L'Amministrazione regionale e la Societa' Friuli Venezia
Giulia Strade SpA  provvedono  a  integrare  la  convenzione  di  cui
all'art. 2, comma 2, della legge regionale 32/2017. 
  4. L'Amministrazione regionale autorizza la Societa' Friuli Venezia
Giulia Strade SpA a rimborsare le spese sostenute  dai  soggetti  che
svolgono le attivita' in materia di viabilita' sulle  strade  oggetto
di trasferimento fino al subentro definitivo. 
  5. Alle finalita' di cui al comma 4  si  provvede  a  valere  sullo
stanziamento  della  Missione  n.  10  (Trasporti  e   diritto   alla
viabilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) -
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione  dei  bilancio
regionale per gli anni 2018-2020.