Art. 24 Disposizioni in materia di viabilita' 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilita', a individuare, tra le strade acquisite al patrimonio regionale, a seguito dell'aggregazione del Comune di Sappada/Plodn alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale con le modalita' di cui all'art. 61, comma 1, della legge regionale 26/2014. 2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere il verbale di consegna per il trasferimento formale delle strade e di eventuali altri immobili connessi all'esercizio delle funzioni in materia di viabilita'. 3. Al fine dell'esercizio delle funzioni in materia di viabilita' si applicano le disposizioni della legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 (Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilita', nonche' ulteriori disposizioni finanziarie e contabili), e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili. L'Amministrazione regionale e la Societa' Friuli Venezia Giulia Strade SpA provvedono a integrare la convenzione di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 32/2017. 4. L'Amministrazione regionale autorizza la Societa' Friuli Venezia Giulia Strade SpA a rimborsare le spese sostenute dai soggetti che svolgono le attivita' in materia di viabilita' sulle strade oggetto di trasferimento fino al subentro definitivo. 5. Alle finalita' di cui al comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla viabilita') - Programma n. 5 (Viabilita' e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dei bilancio regionale per gli anni 2018-2020.