Art. 25 
 
       Norme in materia di osservanza di disposizioni sismiche 
 
  1.  Gli  adempimenti  in  materia  di  disciplina  delle  opere  in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a  struttura
metallica e di  provvedimenti  per  le  costruzioni  con  particolari
prescrizioni  per  le  zone  sismiche,  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia),  parte
II, capi I, II e IV, fanno capo alla Regione autonoma  Friuli-Venezia
Giulia. 
  2. Ai fini degli adempimenti  di  cui  al  comma  1  il  Comune  di
Sappada/Plodn fa riferimento alla legge regionale 11 agosto 2009,  n.
16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la  tutela  fisica
del territorio), e alla legge regionale 9 maggio 1988, n.  27  (Norme
sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed  attuazione  dell'art.
20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741).