Art. 26 
 
           Norme transitorie in materia di polizia locale 
                        e di sicurezza urbana 
 
  1. Il Comune di Sappada/Plodn adegua l'organizzazione  del  proprio
servizio di polizia locale alle previsioni della legge  regionale  29
aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di  sicurezza
e ordinamento della polizia locale), con le seguenti modalita': 
    a) entro il 1°  gennaio  2019  adegua  il  servizio  ai  principi
organizzativi contenuti nell'art. 10 della legge regionale  9/2009  e
alle disposizioni  dei  regolamenti  attuativi,  fatto  salvo  quanto
previsto alle lettere b) e c); 
    b)  entro  sei  mesi  dall'inquadramento  degli  operatori  della
polizia locale nelle categorie e posizioni  economiche  previste  dal
Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale adegua i gradi
degli  operatori  alle  disposizioni  del  regolamento  sui  gradi  e
distintivi della polizia  locale  previsto  dall'art.  25,  comma  1,
lettera c), della legge regionale 9/2009; 
    c) l'adeguamento  alle  norme  contenute  nei  regolamenti  sulle
caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione  e
sulle caratteristiche delle divise previsti dall'art.  25,  comma  1,
lettere a) e b),  della  legge  regionale  9/2009  e'  effettuato  in
relazione alle esigenze di  sostituzione  dei  beni,  fatti  salvi  i
simboli e contrassegni regionali. 
  2. Il Comune di Sappada/Plodn puo'  accedere  nell'anno  2018  agli
interventi regionali in materia di sicurezza urbana anche  in  deroga
alle norme che prescrivono l'obbligo di essere dotato di un Corpo  di
polizia locale conforme ai principi organizzativi di cui all'art.  10
della legge regionale 9/2009.