Art. 26 Norme transitorie in materia di polizia locale e di sicurezza urbana 1. Il Comune di Sappada/Plodn adegua l'organizzazione del proprio servizio di polizia locale alle previsioni della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con le seguenti modalita': a) entro il 1° gennaio 2019 adegua il servizio ai principi organizzativi contenuti nell'art. 10 della legge regionale 9/2009 e alle disposizioni dei regolamenti attuativi, fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e c); b) entro sei mesi dall'inquadramento degli operatori della polizia locale nelle categorie e posizioni economiche previste dal Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale adegua i gradi degli operatori alle disposizioni del regolamento sui gradi e distintivi della polizia locale previsto dall'art. 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 9/2009; c) l'adeguamento alle norme contenute nei regolamenti sulle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione e sulle caratteristiche delle divise previsti dall'art. 25, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 9/2009 e' effettuato in relazione alle esigenze di sostituzione dei beni, fatti salvi i simboli e contrassegni regionali. 2. Il Comune di Sappada/Plodn puo' accedere nell'anno 2018 agli interventi regionali in materia di sicurezza urbana anche in deroga alle norme che prescrivono l'obbligo di essere dotato di un Corpo di polizia locale conforme ai principi organizzativi di cui all'art. 10 della legge regionale 9/2009.