Art. 29 Inserimento dell'art. 59-bis nella legge regionale 28/2007 1. Dopo l'art. 59 della legge regionale 28/2007 e' inserito il seguente: «Art. 59-bis (Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali). - 1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente al referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali. La contemporaneita' e' disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali. 2. In caso di contemporaneita': a) trova applicazione l'art. 59, comma 3, lettere a), b), c) e d); b) l'ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali e al referendum consultivo; le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio; c) l'adunanza dei presidenti prevista dall'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), si riunisce non appena ultimate le operazioni di scrutinio relative al referendum, e comunque non oltre il martedi' successivo allo svolgimento del referendum; d) i compensi spettanti ai componenti degli uffici di sezione sono stabiliti ai sensi dell'art. 63; e) l'assegnazione forfetaria prevista dall'art. 64, comma 1, e' aumentata del 15 per cento, con arrotondamento all'unita' superiore.».