Art. 29 
 
                    Inserimento dell'art. 59-bis 
                    nella legge regionale 28/2007 
 
  1. Dopo l'art. 59 della legge  regionale  28/2007  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 59-bis (Contemporaneo svolgimento  delle  elezioni  regionali
con  il  referendum   consultivo   in   materia   di   circoscrizioni
comunali). -  1.   Le   elezioni   regionali   possono   aver   luogo
contemporaneamente   al   referendum   consultivo   in   materia   di
circoscrizioni comunali. La contemporaneita' e' disposta dalla Giunta
regionale  con  la  stessa  deliberazione  con  la  quale,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali. 
  2. In caso di contemporaneita': 
    a) trova applicazione l'art. 59, comma 3, lettere a),  b),  c)  e
d); 
    b)  l'ufficio  effettua  le  operazioni  di  scrutinio  relative,
nell'ordine, alle elezioni regionali e al referendum  consultivo;  le
operazioni di scrutinio  si  svolgono  senza  interruzione  e  devono
essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio; 
    c) l'adunanza dei presidenti prevista  dall'art.  2  della  legge
regionale  27  luglio  2007,  n.  18  (Norme  sullo  svolgimento  dei
referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali.  Voto  e
scrutinio elettronico), si riunisce non appena ultimate le operazioni
di scrutinio relative al referendum, e comunque non oltre il martedi'
successivo allo svolgimento del referendum; 
    d) i compensi spettanti ai componenti  degli  uffici  di  sezione
sono stabiliti ai sensi dell'art. 63; 
    e) l'assegnazione forfetaria prevista dall'art. 64, comma  1,  e'
aumentata  del  15   per   cento,   con   arrotondamento   all'unita'
superiore.».